diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 402 del 12/02/1974 (Rv. 368106 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ATTO DI NOMINA - ILLEGITTIMITA PER INCOMPETENZA - IRRILEVANZA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368106-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ATTO DI NOMINA - ILLEGITTIMITA PER INCOMPETENZA - IRRILEVANZA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA.*

L'illegittimita dell'atto di nomina, in quanto proveniente da un organo incompetente, non impedisce la Costituzione di un rapporto di pubblico impiego e non fa venir meno la giurisdizione del giudice amministrativo, non incidendo sulla natura sostanziale del rapporto. (nella specie, la nomina era stata fatta dal sindaco e non dal consiglio comunale). (Conf 2823'71, mass n 354028).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)