Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Grande Sezione) del 7 luglio 2009, causa C-558/07
Epigrafe
Sentenza della Corte (Grande Sezione)
7 luglio 2009
Regolamento (CE) n. 1907/2006Sostanze chimicheRegistrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di tali sostanze (REACH)Nozione di “sostanze monomeriche”ValiditàProporzionalitàParità di trattamento
Nel procedimento C-558/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con decisione 11 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il , nella causa
The Queen, su istanza di:
S.P.C.M. SA,
C.H. Erbslöh KG,
Lake Chemicals and Minerals Ltd,
Hercules Inc.
contro
Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič, presidenti di sezione, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris (relatore), J. Malenovský, J. Klučka, U. Lõhmus e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 gennaio 2009,
considerate le osservazioni presentate:
per la S.P.C.M. SA e la Hercules Inc., dal sig. D. Vaughan, QC, dal sig. D. Scannell, barrister, dai sigg. M. Lohn, K. Van Maldegem e dalla sig.ra R. Cana, solicitors;
per la C.H. Erbslöh KG e la Lake Chemicals and Minerals Ltd, dagli avv.ti H. Scheidmann, U. Karpenstein e F. Bredt, Rechtsanwälte;
per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;
per il Parlamento europeo, dalla sig.ra I. Anagnostopoulou e dal sig. A. Neergaard, in qualità di agenti;
per il Consiglio dell’Unione europea, dal sig. F. Florindo Gijón e dalla sig.ra G. Kimberley, in qualità di agenti;
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. P. Oliver, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e sulla validità dell’art. 6, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1, e — per rettifica — GU 2007, L 136, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento REACH»).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la S.P.C.M. SA, impresa con sede in Francia che produce polimeri idrosolubili utilizzati nelle industrie di trattamento delle acque reflue, la C.H. Erbslöh KG, impresa con sede in Germania che distribuisce e vende all’ingrosso prodotti chimici speciali e industriali, ivi compresi preparati e polimeri, la Lake Chemicals and Minerals Ltd, impresa di diritto inglese, importatrice di prodotti chimici tra cui polimeri e preparati, e la Hercules Inc., società holding con sede negli Stati Uniti e fornitrice di prodotti a base di polimeri idrosolubili e organosolubili, da un lato, e il Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, dall’altro, in merito ai requisiti applicabili alla registrazione delle sostanze monomeriche.
Sentenza › Contesto normativo
punto 3
Il primo ‘considerando’ del regolamento REACH dispone quanto segue:
«Il presente regolamento dovrebbe assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. (…)».
punto 4
Il sedicesimo ‘considerando’ di tale regolamento così precisa:
«Il presente regolamento stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli. Il presente regolamento si basa sul principio che l’industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato con tutta la responsabilità e la diligenza necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all’ambiente».
punto 5
In base al diciannovesimo ‘considerando’ di detto regolamento:
«Le disposizioni in materia di registrazione dovrebbero far obbligo (…) ai fabbricanti e agli importatori di produrre dati sulle sostanze che fabbricano o importano, di utilizzare tali dati per valutare i rischi che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi. (…)».
punto 6
Secondo il quarantunesimo ‘considerando’ del regolamento REACH:
«Dovrebbero essere stabilite prescrizioni specifiche per la registrazione delle sostanze intermedie, per motivi di praticabilità e a causa delle caratteristiche particolari di queste sostanze. I polimeri dovrebbero essere esentati dalla registrazione e dalla valutazione finché non sia possibile determinare in modo praticabile ed economicamente efficiente, sulla scorta di criteri tecnici consolidati e di criteri scientifici di comprovata validità, quali di essi debbano essere registrati in quanto presentano rischi per la salute umana e per l’ambiente».
punto 7
L’art. 1 di questo regolamento stabilisce quanto segue:
«1. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione.
(…)
3. Il presente regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l’obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all’ambiente. Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione».
punto 8
L’ambito di applicazione del regolamento REACH è definito all’art. 2 di quest’ultimo. Tale articolo, al n. 9, prevede che «[l]e disposizioni dei titoli II e VI non si applicano ai polimeri».
punto 9
A norma dell’art. 3 di detto regolamento:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
2) preparato: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
(…)
5) polimero: una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Un polimero comprende:
a) una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un’altra unità monomerica o altro reagente;
b) meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare.
Nel contesto di questa definizione, per “unità monomerica” s’intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;
6) monomero: una sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero utilizzata per quel particolare processo;
(…)
9) fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all’interno della Comunità;
(…)
11) importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione;
(…)».
punto 10
L’art. 5 di detto regolamento, intitolato «Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati (“no data, no market”)», così dispone:
«Fatti salvi gli articoli 6, 7, 21 e 23, le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un preparato o di un articolo non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo».
punto 11
L’art. 6 dello stesso regolamento, recante il titolo «Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati», stabilisce come segue:
«1. Salvo [che sia] altrimenti disposto dal presente regolamento, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno presenta una [domanda di] registrazione all’[Agenzia europea per le sostanze chimiche].
(…)
3.
Ogni fabbricante o importatore di un polimero presenta una [domanda di] registrazione all’[Agenzia europea per le sostanze chimiche] per la o le sostanze monomeriche o per qualsiasi altra sostanza non ancora registrata da un attore a monte della catena d’approvvigionamento, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
a) il polimero contiene il 2% o più in peso/peso di tali sostanze monomeriche o altre sostanze in forma di unità monomeriche e sostanze chimicamente legate;
b) il quantitativo totale di tali sostanze monomeriche o altre sostanze è pari ad almeno 1 tonnellata all’anno.
(…)».
punto 12
L’art. 8 del regolamento REACH così dispone:
«1. Una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori della Comunità che fabbrica una sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati o articoli, formula un preparato o produce un articolo importato nella Comunità può designare una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, d’intesa con la medesima, per adempiere, in qualità di rappresentante esclusivo, gli obblighi che spettano agli importatori in forza del presente titolo.
2. Il rappresentante adempie inoltre tutti gli altri obblighi che spettano all’importatore in forza del presente regolamento. (…)
3. Quando un rappresentante è designato a norma dei paragrafi l e 2, il fabbricante non stabilito nella Comunità informa di tale designazione l’importatore o gli importatori della stessa catena d’approvvigionamento. Tali importatori sono considerati utilizzatori a valle ai fini del presente regolamento».
punto 13
L’art. 27 di detto regolamento così dispone:
«1.
Se una sostanza è già stata registrata meno di dodici anni prima (…) il dichiarante potenziale:
a) chiede, in caso di informazioni comportanti esperimenti su animali vertebrati, e
b) può chiedere, in caso di informazioni non comportanti esperimenti su animali vertebrati,
al precedente o ai precedenti dichiaranti di comunicargli le informazioni (…) di cui necessita per procedere alla registrazione.
2. Quando è stata effettuata una richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1, il dichiarante o i dichiaranti potenziali e quello o quelli precedenti, di cui al paragrafo 1, compiono ogni sforzo per giungere ad un accordo sulla condivisione delle informazioni (…) richieste dal dichiarante o dai dichiaranti potenziali. Se non raggiungono un accordo, le parti possono sottoporre la questione ad un collegio arbitrale, di cui accettano il lodo.
3. Il dichiarante precedente e il dichiarante o i dichiaranti potenziali compiono ogni sforzo per garantire che i costi inerenti alla condivisione delle informazioni siano determinati in modo [equo], trasparente e non discriminatorio. Un aiuto in tal senso può essere fornito da orientamenti in materia di condivisione dei costi, basati su tali principi, adottati dall’[Agenzia europea per le sostanze chimiche] (…). I dichiaranti sono tenuti unicamente a condividere i costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione.
(…)».
punto 14
L’art. 138, n. 2, di detto regolamento prevede poi quanto segue:
«La Commissione può presentare proposte legislative non appena può essere determinato un modo praticabile e efficiente in termini di costi di selezionare i polimeri ai fini della registrazione in base a validi criteri tecnici e scientifici, e dopo aver pubblicato una relazione riguardante:
a) i rischi che presentano i polimeri rispetto ad altre sostanze;
b) l’eventuale necessità di registrare taluni tipi di polimeri, tenendo conto della competitività e dell’innovazione, da un lato, e della protezione della salute umana e della tutela dell’ambiente, dall’altro».
Sentenza › Procedimento principale e questioni pregiudiziali
punto 15
Secondo il giudice del rinvio, le società ricorrenti nella causa principale contestano l’interpretazione e, quindi, la validità dell’art. 6, n. 3, del regolamento REACH.
punto 16
Le ricorrenti nella causa principale, fondandosi su due perizie della Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) (Organizzazione dei Paesi Bassi per la ricerca scientifica applicata), sostengono che i monomeri in forma sottoposta a reazione cessano di mostrare le proprie caratteristiche chimiche e che i polimeri sono generalmente stabili e sicuri. Ne conseguirebbe che, se l’espressione «sostanze monomeriche» di cui all’art. 6, n. 3, del regolamento REACH dovesse essere interpretata nel senso che indica o include i monomeri in forma sottoposta a reazione, non avrebbe senso esentare i polimeri dalla registrazione, richiedendo al contempo la registrazione delle sostanze monomeriche. Una siffatta interpretazione, peraltro, risulterebbe incompatibile con gli obiettivi di detto regolamento e sarebbe discriminatoria e sproporzionata.
punto 17
La High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), ha autorizzato le ricorrenti nella causa principale a proporre ricorso dinanzi ad essa e ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, alla luce del fatto che i requisiti per la registrazione di cui al titolo II del regolamento [REACH] non si applicano ai polimeri ai sensi dell’art. 2, n. 9, del medesimo regolamento, il riferimento alle sostanze monomeriche di cui all’art. 6, n. 3, indichi:
a) i monomeri in forma sottoposta a reazione, cioè i monomeri che abbiano reagito insieme tra loro in modo da risultare indissociabili dal polimero di cui fanno parte;
b) i monomeri in forma non sottoposta a reazione, cioè i monomeri residui del processo di polimerizzazione che mantengono le loro identità e proprietà chimiche distinte dal polimero dopo il completamento di tale processo; o
c) sia i monomeri in forma sottoposta a reazione che quelli in forma non sottoposta a reazione.
2) Nel caso in cui la prima questione pregiudiziale venga risolta nel senso indicato sub a) o sub c), se l’applicazione dell’art. 6, n. 3, del regolamento [REACH] ai fabbricanti o agli importatori di polimeri sia illegittima in quanto i requisiti risultano irrazionali, discriminatori o sproporzionati».
Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla prima questione
punto 18
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede di chiarire la nozione di «sostanza monomerica» di cui all’art. 6, n. 3, del regolamento REACH.
punto 19
In via preliminare si deve ricordare, da un lato, che, ai sensi di tale disposizione, il fabbricante o l’importatore di un polimero presenta una domanda di registrazione per la o le sostanze monomeriche non ancora registrate da un attore situato a monte della catena d’approvvigionamento, se il polimero contiene almeno il 2% in peso/peso della o delle sostanze monomeriche in forma di unità monomeriche e il quantitativo totale di tale o tali sostanze monomeriche è pari ad almeno una tonnellata all’anno.
punto 20
Dall’altro, ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 2, del regolamento REACH, i monomeri in forma non sottoposta a reazione devono essere registrati, in quanto sono sostanze autonome. I polimeri, invece, sono esclusi dall’obbligo di registrazione conformemente all’art. 2, n. 9, di detto regolamento.
punto 21
Inoltre occorre rilevare che, in primo luogo, dalla formulazione dell’art. 3, punto 5, del regolamento REACH emerge che il polimero è costituito da unità monomeriche, che si definiscono come sostanze monomeriche in forma sottoposta a reazione.
punto 22
In secondo luogo, ai sensi dell’art. 3, punto 6, di detto regolamento, il monomero costituisce invece una «sostanza» a norma di detto art. 3, punto 1, qualora essa si presenti in forma non sottoposta a reazione.
punto 23
In terzo luogo, dall’art. 6, n. 3, del regolamento REACH risulta che la registrazione riguarda le sostanze monomeriche o qualsiasi altra sostanza che compone il polimero.
punto 24
Di conseguenza, tenuto conto della definizione di polimero di cui all’art. 3, punto 5, di detto regolamento, richiamato al punto 21 della presente sentenza, la registrazione riguarda le sostanze monomeriche in forma sottoposta a reazione.
punto 25
Il fatto che, nelle versioni inglese e francese del regolamento REACH, all’art. 6, n. 3, venga usata l’espressione «unità monomeriche» piuttosto che quella «unità monomere», che invece compare all’art. 3, punto 5, non modifica tale constatazione.
punto 26
Infatti, dal documento del Consiglio dell’Unione europea 5 novembre 2004 (n. 13788/04, pag. 5) emerge che tale espressione è stata aggiunta su domanda del Regno di Svezia. La versione in lingua svedese del regolamento REACH utilizza la medesima espressione «unità monomere» tanto all’art. 3, punto 5, che all’art. 6, n. 3, del detto regolamento.
punto 27
Ne consegue che la nozione di «sostanze monomeriche» contenuta nell’art. 6, n. 3, del regolamento REACH riguarda soltanto i monomeri in forma sottoposta a reazione, integrati ai polimeri.
punto 28
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’esame dell’economia generale di detto regolamento.
punto 29
Infatti, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti nella causa principale, l’obbligo di registrazione delle sostanze monomeriche non costituisce una deroga all’esenzione dall’obbligo di registrazione applicabile ai polimeri.
punto 30
Da un lato, la lettura del diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento REACH conferma l’obbligo di registrazione delle sostanze fabbricate o importate senza distinzione.
punto 31
Dall’altro, l’art. 6 del regolamento REACH, intitolato «Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati», mette in evidenza un principio generale di registrazione e non di esenzione.
punto 32
Peraltro, si deve respingere anche l’argomento delle ricorrenti nella causa principale in base al quale un’interpretazione come quella adottata al punto 27 della presente sentenza svuoterebbe di contenuto l’esenzione dall’obbligo di registrazione di cui beneficiano i polimeri ai sensi dell’art. 2, n. 9, del regolamento REACH.
punto 33
A tale riguardo, occorre rilevare che l’art. 6, n. 3, di detto regolamento contempla le sostanze monomeriche non ancora registrate a monte della catena d’approvvigionamento.
punto 34
Ne deriva che l’obbligo di registrazione non riguarda i polimeri, bensì le sole sostanze monomeriche con le proprie caratteristiche, quali sussistenti prima della polimerizzazione.
punto 35
Infine, la conclusione formulata al punto 27 della presente sentenza è confermata dagli obiettivi del regolamento REACH, quali definiti al primo ‘considerando’ e all’art. 1, n. 1, di quest’ultimo, che consistono nell’assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione.
punto 36
Infatti, l’obbligo di registrazione delle sostanze monomeriche è volto a tutelare la salute umana e l’ambiente, poiché tali sostanze presentano caratteristiche proprie che possono arrecare pregiudizio agli stessi.
punto 37
L’obiettivo di libera circolazione delle sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione, non è idoneo a rimettere in discussione la definizione di «sostanze monomeriche», bensì a incidere sulla validità dell’art. 6, n. 3, del regolamento REACH, la quale costituisce l’oggetto della seconda questione pregiudiziale.
punto 38
Da quanto precede risulta che occorre risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che la nozione di «sostanze monomeriche» di cui all’art. 6, n. 3, del regolamento REACH riguarda soltanto i monomeri in forma sottoposta a reazione, integrati ai polimeri.
Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla seconda questione
punto 39
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 6, n. 3, del regolamento REACH sia invalido nella parte in cui impone ai fabbricanti e agli importatori di polimeri di presentare una domanda di registrazione per le sostanze monomeriche, quali definite al punto 38 della presente sentenza.
Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla seconda questione › Sull’irrazionalità dell’art. 6, n. 3, del regolamento REACH
punto 40
Si deve ritenere che tale censura rientri in quella riguardante il mancato rispetto del principio di proporzionalità.
Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla seconda questione › Sul mancato rispetto del principio di proporzionalità
punto 41
Secondo una costante giurisprudenza, il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, esige che i mezzi approntati da una disposizione comunitaria siano idonei a realizzare l’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo [sentenza 10 dicembre 2002, causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, Racc. pag. I-11453, punto 122, nonché la giurisprudenza ivi citata].
punto 42
Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni menzionate al punto precedente, occorre riconoscere al legislatore comunitario un ampio potere discrezionale in un settore, come quello del caso di specie, che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto al quale esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. Solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in tale ambito, in rapporto allo scopo che le istituzioni competenti intendono perseguire, può inficiare la legittimità di tale misura [British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, cit., punto 123, nonché la giurisprudenza ivi citata].
punto 43
Nella fattispecie, va esaminato se l’obbligo di registrazione delle sostanze monomeriche, quali definite al punto 38 della presente sentenza e che soddisfano le condizioni cumulative previste dall’art. 6, n. 3, del regolamento REACH, costituisca uno strumento proporzionato per il raggiungimento degli obiettivi di tale regolamento.
punto 44
Come ricordato al punto 35 della presente sentenza, gli obiettivi di detto regolamento, definiti all’art. 1 del medesimo, consistono nell’«assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente (…), nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione».
punto 45
Tuttavia, alla luce del sedicesimo ‘considerando’ del regolamento REACH, occorre constatare che il legislatore comunitario ha indicato, come obiettivo principale dell’obbligo di registrazione di cui all’art. 6, n. 3, di tale regolamento, il primo dei tre obiettivi suddetti, vale a dire quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
punto 46
Il mezzo per raggiungere tale obiettivo è costituito, come enuncia il diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento REACH, dall’obbligo di registrazione imposto ai fabbricanti e agli importatori, comprendente quello di presentare dati sulle sostanze da essi fabbricate o importate, di utilizzare tali dati per valutare i rischi connessi a queste sostanze nonché di definire e di raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi.
punto 47
Va rilevato che, ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento REACH, questo obbligo di registrazione concerne qualunque tipo di sostanza fabbricata o importata nella Comunità in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno. Inoltre, esso si applica alle sostanze, indipendentemente dal fatto che queste siano classificate o no come pericolose, salvo espressa esenzione.
punto 48
Tenuto conto della conclusione formulata al punto 38 della presente sentenza, i monomeri in forma sottoposta a reazione rientranti nella composizione di un polimero sono soggetti a detto obbligo, mentre i polimeri ne sono esenti.
punto 49
Per quanto riguarda l’obiettivo di tutela della salute umana e dell’ambiente, va constatato anzitutto che la registrazione delle sostanze ha lo scopo di migliorare l’informazione del pubblico e dei professionisti a valle sui rischi e che, di conseguenza, tale registrazione deve essere considerata uno strumento per il rafforzamento di tale protezione.
punto 50
A tale riguardo occorre osservare che, anche se i polimeri sono esentati dalla registrazione per ragioni pratiche connesse al loro numero eccessivo, questa situazione è suscettibile di riesame conformemente all’art. 138, n. 2, del regolamento REACH, non appena potrà essere determinato un metodo praticabile ed efficiente in termini di costi per selezionare le sostanze polimeriche.
punto 51
Di conseguenza, l’obbligo di registrazione delle sostanze monomeriche, meno numerose dei polimeri, consente di conoscere non soltanto i rischi propri di tali sostanze, ma anche quelli dei monomeri ritrovati sotto forma di residui dopo la polimerizzazione o sotto forma di monomeri in seguito all’eventuale degradazione del polimero.
punto 52
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 94 delle sue conclusioni, nel caso della fabbricazione di polimeri nella Comunità, l’interesse alla registrazione dei monomeri è evidente, poiché le sostanze monomeriche vengono utilizzate come monomeri in forma non sottoposta a reazione all’interno della Comunità e devono pertanto essere note nel suo territorio le informazioni inerenti alla registrazione al fine di poter controllare eventuali rischi.
punto 53
Peraltro, in caso d’importazione di polimeri nella Comunità, l’obbligo di registrazione dei monomeri in forma sottoposta a reazione contribuisce alle stesse condizioni alla tutela della salute umana e dell’ambiente, dal momento che tale obbligo consente anche una migliore conoscenza dei polimeri.
punto 54
Inoltre, un siffatto obbligo di registrazione delle sostanze monomeriche soddisfa il principio di precauzione richiamato all’art. 1, n. 3, del regolamento REACH.
punto 55
L’obbligo di registrazione imposto agli importatori conduce ad una più equa ripartizione dei costi di registrazione tra fabbricanti comunitari e importatori.
punto 56
Una tale parità di trattamento evita le distorsioni di concorrenza e garantisce pertanto una concorrenza leale in seno alla Comunità.
punto 57
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 105 delle sue conclusioni, la tutela del fabbricante comunitario dinanzi agli svantaggi concorrenziali che potrebbero risultare dal trattamento differente applicato agli importatori costituisce un obiettivo legittimo del legislatore comunitario.
punto 58
Ne consegue che l’obbligo di registrazione dei monomeri in forma sottoposta a reazione nei polimeri è atto a conseguire gli obiettivi del regolamento REACH.
punto 59
Tuttavia, rimane da verificare se questo obbligo non ecceda quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi suddetti.
punto 60
Al fine di garantire una concorrenza effettiva nella Comunità, gli importatori di sostanze monomeriche devono essere soggetti agli stessi obblighi imposti ai fabbricanti comunitari o ad obblighi simili che conducono ad un adeguamento dei costi.
punto 61
Ogni altro strumento diretto a compensare l’assenza di costi di registrazione per gli importatori non sarebbe necessariamente meno oneroso per questi ultimi.
punto 62
Parimenti, qualsiasi limitazione dell’obbligo di registrazione ai soli monomeri prodotti nella Comunità sarebbe contraria all’obiettivo di competitività e d’innovazione, poiché l’importazione di monomeri a minor prezzo, senza l’onere costituito da costi di registrazione, scoraggerebbe qualunque fabbricante comunitario dall’intraprendere o proseguire ricerche sugli stessi monomeri.
punto 63
Ne consegue che l’obbligo di registrazione delle sostanze monomeriche in forma sottoposta a reazione componenti i polimeri non eccede quanto necessario per raggiungere gli obiettivi del regolamento REACH.
punto 64
Le ricorrenti nella causa principale contestano tuttavia la proporzionalità di detto obbligo di registrazione affermando, da un lato, che gli importatori si trovano di fronte a serie difficoltà pratiche dovute in particolare al fatto che essi ignorano la composizione del polimero importato e, dall’altro, che i costi del procedimento di registrazione sono largamente sproporzionati rispetto ai volumi d’affari realizzati e ai quantitativi di sostanze di cui trattasi.
punto 65
A tale riguardo si deve rilevare, in primo luogo, che l’art. 8, n. 1, del regolamento REACH prevede la possibilità di designare un rappresentante esclusivo per il produttore che fabbrichi sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un preparato o che produca un articolo importato nella Comunità.
punto 66
Tale rappresentante assicura il rispetto di tutti gli obblighi incombenti agli importatori, i quali ne vengono informati e sono dunque considerati utilizzatori a valle. Di conseguenza, gli obblighi di registrazione incombono al detto rappresentante, il quale è designato dal fabbricante non stabilito nella Comunità e gode della fiducia di quest’ultimo.
punto 67
In secondo luogo, per quanto concerne i costi del procedimento di registrazione, va constatato che il procedimento è identico indipendentemente dal fatto che i prodotti siano fabbricati nella Comunità o al di fuori di questa e che, di conseguenza, l’aggravio per i fabbricanti non stabiliti nella Comunità o per gli importatori non è maggiore di quello che colpisce i fabbricanti comunitari.
punto 68
Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 130 delle sue conclusioni, il regolamento REACH prevede una condivisione delle informazioni tra i diversi notificanti di una medesima sostanza al fine di ridurre i relativi costi.
punto 69
In tal senso, il trentatreesimo ‘considerando’ di tale regolamento enuncia che «[o]ccorrerebbe prevedere la trasmissione comune e la condivisione dell[e] informazion[i] sulle sostanze al fine di accrescere l’efficacia del sistema di registrazione, ridurre i costi e ridurre le sperimentazioni sugli animali vertebrati».
punto 70
L’attuazione di questi obiettivi è garantita dall’art. 27, n. 3, del regolamento REACH, che prevede la condivisione delle informazioni al fine di ridurre i costi tra i dichiaranti.
punto 71
Di conseguenza, tenuto conto del numero limitato di sostanze monomeriche potenziali, del periodo di validità di dodici anni di una precedente registrazione di sostanze, previsto all’art. 27 del regolamento REACH, nonché della possibilità di condividere le informazioni allo scopo di ridurre i costi, l’aggravio derivante dall’obbligo di registrazione delle sostanze monomeriche in forma sottoposta a reazione in un polimero non appare manifestamente sproporzionato in rapporto alla libera circolazione dei prodotti sul mercato interno aperto ad una concorrenza leale.
punto 72
Dalle considerazioni che precedono risulta che l’art. 6, n. 3, del regolamento REACH non è invalido per violazione del principio di proporzionalità.
Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla seconda questione › Sul mancato rispetto del principio di parità di trattamento
punto 73
Le ricorrenti nella causa principale affermano che anche se l’obbligo di registrazione delle sostanze monomeriche è identico, i fabbricanti comunitari di polimeri potrebbero più facilmente degli importatori procedere alla registrazione di tali sostanze, poiché i primi conoscono la composizione dei propri prodotti, mentre i secondi devono rimettersi alla buona volontà dei loro fornitori situati fuori del territorio comunitario.
punto 74
Secondo una giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento ovvero di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (sentenza 10 gennaio 2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I-403, punto 95, nonché la giurisprudenza ivi citata).
punto 75
A tale riguardo, si deve osservare in primo luogo che l’obbligo di registrazione è identico per i fabbricanti comunitari e per gli importatori.
punto 76
In secondo luogo, va constatato che le sostanze monomeriche in forma sottoposta a reazione nei polimeri, tanto fabbricate nella Comunità quanto ivi importate, si trovano in situazioni paragonabili tra loro, dal momento che dette sostanze sono interscambiabili o identiche.
punto 77
In terzo luogo, i fabbricanti comunitari e gli importatori si trovano in situazioni differenti, in quanto i primi conoscono i propri prodotti, mentre i secondi dipendono per le informazioni dai fornitori situati fuori del territorio della Comunità.
punto 78
Tuttavia, il trattamento identico imposto a tali situazioni differenti è oggettivamente giustificato dal rispetto delle regole di concorrenza applicabili al mercato interno.
punto 79
Infatti, trattando in maniera differente gli importatori di sostanze monomeriche in forma sottoposta a reazione e i fabbricanti delle stesse sostanze situati nella Comunità, i primi sarebbero favoriti rispetto ai secondi.
punto 80
Ne consegue che non è rilevabile alcuna violazione del principio di parità di trattamento e, di conseguenza, l’art. 6, n. 3, del regolamento REACH non è invalido per violazione di tale principio.
punto 81
Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’esame della seconda questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da pregiudicare la validità dell’art. 6, n. 3, del regolamento REACH.
Sentenza › Sulle spese
punto 82
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) La nozione di «sostanze monomeriche» di cui all’art. 6, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, riguarda soltanto i monomeri in forma sottoposta a reazione, integrati ai polimeri.
2) L’esame della seconda questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da pregiudicare la validità dell’art. 6, n. 3, del regolamento n. 1907/2006.
Firme
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