Sez. 5, Sentenza n. 7120 del 04/04/1984 Ud. (dep. 21/08/1984) Rv. 165466 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTÀ - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - PLURALITÀ DI DIFENSORI - RINVIO DEL PROCESSO A TEMPO INDETERMINATO - NOTIFICAZIONE OMESSA AL DIFENSORE DI UFFICIO DELLA UDIENZA ED EFFETTUATA A QUELLO NOMINATO NEL PRIMO DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - ESCLUSIONE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTÀ - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - PLURALITÀ DI DIFENSORI - RINVIO DEL PROCESSO A TEMPO INDETERMINATO - NOTIFICAZIONE OMESSA AL DIFENSORE DI UFFICIO DELLA UDIENZA ED EFFETTUATA A QUELLO NOMINATO NEL PRIMO DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - ESCLUSIONE.*
Non sussiste la nullità del decreto di citazione se l'avviso di udienza prescritto dall'art. 410 cod. proc. pen. venga notificato, anziché al difensore di ufficio che ha assistito l'imputato nella precedente udienza, nella quale il dibattimento fu rinviato a tempo indeterminato, al difensore di ufficio che era stato nominato nel primo decreto di citazione, non potendo sostanzialmente verificarsi alcun pregiudizio per l'assistenza dell'imputato, perché anche in ipotesi che non compaia né il primo difensore di ufficio né quello nominato in sua sostituzione, il nuovo difensore nominato d'ufficio nel dibattimento può chiedere termine per provvedere nel modo più adeguato alla difesa, ove lo ritenga opportuno.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 410
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)