Sez. 4, Sentenza n. 1003 del 24/11/1988 Ud. (dep. 29/01/1990) Rv. 183137 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINA UTENSILE - INDIVIDUAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE - DENOMINAZIONE COMMERCIALE - IRRILEVANZA - FUNZIONE ESPLICATA NELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINA UTENSILE - INDIVIDUAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE - DENOMINAZIONE COMMERCIALE - IRRILEVANZA - FUNZIONE ESPLICATA NELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Ai fini della individuazione della normativa antinfortunistica da applicarsi al caso concreto, non è decisiva la denominazione commerciale correntemente data ad una macchina utensile, dovendosi, piuttosto, tener presente la funzione esplicata dalla stessa nell'ambito dell'attività lavorativa. Ne consegue, che una macchina fornita di organo mobile lavoratore (pistone), che scende velocemente sul manufatto in lavorazione, deve essere considerata "pressa", sicché vanno applicate le Disposizioni di cui all'art. 115 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. (fattispecie di macchina utilizzata in un calzaturificio per pressare e ribattere la parte posteriore della scarpa, la quale doveva essere mantenuta in idonea posizione dall'addetto, le mani del quale, pertanto, venivano a trovarsi nella zona operativa dell'organo lavoratore). (Conf mass n 180382; (Conf mass n 173394).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)