Sez. 6 - 1, Sentenza n. 15658 del 18/09/2012 (Rv. 624196 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Esecuzione del decreto di condanna - Ritardo - Ricorso promosso ex art. 2 della legge n. 89 del 2001 - Inammissibilità - Ragioni - Giudizio di cognizione o processo esecutivo autonomo - Ammissibilità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il diritto ad una tempestiva esecuzione del decreto di condanna in materia di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, per quanto affermato dalla Corte EDU e fissato nel limite massimo di sei mesi dalla data della decisione che concede l'indennizzo, può trovare tutela, nel nostro ordinamento, attraverso l'instaurazione di uno specifico giudizio di cognizione, oppure mediante un processo esecutivo nei confronti dell'Amministrazione soccombente, che è autonomo rispetto al giudizio di equa riparazione e deve svolgersi entro uno specifico termine ragionevole di durata. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il principio confermando la inammissibilità del ricorso, promosso ex art. 2 della legge n. 89 del 2001 per la violazione del termine ragionevole del processo, con richiamo però al ritardato pagamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'indennizzo già riconosciuto).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)