Sez. 1, Sentenza n. 24927 del 07/05/2025 Ud. (dep. 07/07/2025) Rv. 288213-01
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE | Distruzione o deterioramento di cose mobili militari - Appartenenza del bene all'amministrazione militare - Titolarità giuridica del bene - Necessità - Esclusione - Rapporto di detenzione stabile e continuativo - Sufficienza - Fattispecie.
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE
Il reato di distruzione o deterioramento di cose mobili militari, di cui all'art. 169 cod. pen. mil. pace, può avere ad oggetto non solo i beni destinati al servizio militare dei quali l'amministrazione sia proprietaria, ma anche quelli che la stessa detenga in modo stabile e continuativo. (Vedi: Sez. U, n. 7966 del 1980, Rv. 145713-01). (Fattispecie relativa al danneggiamento di un veicolo adibito al servizio militare, detenuto dall'amministrazione in forza di un contratto di noleggio a lungo termine).
Cod. Pen. Mil. Pace art. 169 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)