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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022 (Rv. 664639 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione in via equitativa - Discrezionalità del giudice di merito - Presupposti - Giudizio di diritto - Configurabilità - Limiti - Prova dell'esistenza del danno - Necessità - Impossibilità o difficoltà di prova dell'esatto ammontare - Contenuto - Decisione di "non liquet" - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664639-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia

condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del danno alla reputazione personale e commerciale derivante da indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, non aveva provveduto alla sua liquidazione equitativa).

Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)