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Sez. 3, Sentenza n. 324 del 09/11/1995 Ud. (dep. 12/01/1996) Rv. 204226 - 01

Lavoro - Lavoro subordinato - Intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (divieto) | Art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 - Attinenza alla tutela del lavoro subordinato - Contrasto con i principi della libera concorrenza, della libera circolazione dei servizi e della libertà di domanda e offerta di lavoro, vigenti nell'ambito della Comunità Europea - Insussistenza - Fattispecie: richiesta di interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia ex art. 177 Trattato C.E.E. - Divieto - Ragione.
Stato
decisa il 1995-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204226-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (divieto)

Il divieto di interposizione fittizia di mano d'opera, stabilito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, attiene alla tutela delle condizioni economiche e giuridiche del lavoro subordinato e non contrasta in alcun modo con i principi della libera concorrenza economica di cui agli art. 86 e 90 del Trattato C.E.E., né con gli altri principi dell'Unione Europea in materia di libera circolazione dei servizi e di libertà di domanda e offerta del lavoro. (Fattispecie in cui è stata respinta la richiesta di far luogo all'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ex art. 177 Trattato C.E.E., siccome non pertinente all'oggetto del procedimento).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 86, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 90, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)