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Sez. 2, Sentenza n. 1861 del 09/02/2001 (Rv. 543755 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura a margine o in calce o in foglio separato materialmente unito al ricorso (o al controricorso) - Sottoscrizione del ricorso da parte del difensore incaricato in base a detta procura - Specialità della procura - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543755-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Il requisito di specialità della procura ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione deve essere inteso nel duplice senso di riferimento ad uno specifico processo e ad una determinata fase di esso, ossia al giudizio di legittimità. Pertanto, allorché la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un "corpus" inscindibile con esso ed essendo quindi inequivocabile la volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame, la specialità è garantita indipendentemente dalle espressioni adoperate nella redazione dell'atto, in quanto la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 27/05/1997 num. 141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)