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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 102 del 1989

Decisione
decisa il 1989-02-22, depositata il 1989-03-09
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:102
Massime
4

Massime (4)

Massima n. 12859

  • Provincia autonoma di trento
  • Enti pubblici provinciali
  • Personale dipendente
  • Disciplina del rapporto d'impiego
  • Accordi sindacali resi esecutivi con decreto del presidente della giunta
  • Eccezione provinciale circa la mancata corrispondenza tra i motivi addotti dal governo in sede di rinvio e quelli fatti valere con il ricorso
  • Accoglimento.
  • L. p. trento 18 luglio 1988, art. 2 n. 6.
Leggi la massima
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 6 della legge della Provincia di Trento, riapprovata il 18 luglio 1988, sollevata sul presupposto che questa disposizione, rinviando ad una generica disciplina da attuarsi con successivo atto normativo concernente "le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali", esorbiterebbe dalla sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla provincia. Tale ipotetico vizio non ha costituito oggetto di vera e propria censura in sede di rinvio, ma di una mera osservazione e, pertanto, conformemente alla consolidata giurisprudenza costituzionale sul punto (sentt. nn. 8 del 1967, 147 del 1972, 123 e 132 del 1975, 212 del 1976, 107 del 1983, 72 del 1985, 217 del 1987, 726 del 1988, 38 del 1989) - dalla quale risulta che il rinvio governativo e l'eventuale ricorso innanzi alla Corte costituzionale introducono, ai sensi dell'art. 127 Cost., due fasi distinte, ma convergenti nel senso dell'attivazione del controllo di costituzionale sulla legge provinciale o regionale, non è deducibile in sede di giudizio di costituzionalità.

Norme impugnate

  • art. 2, n. 6) legge provincia autonoma di Trento 18 luglio 1988

Massima n. 12860

  • Provincia autonoma di trento
  • Enti pubblici provinciali
  • Personale dipendente
  • Assunta perequazione con le posizioni giuridiche dei dipendenti degli enti pubblici operanti nel territorio della regione trentino-alto adige
  • Riferimento a tali dipendenti come mero termine di comparazione
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
  • L. p. trento 18 luglio 1988, art. 1.
Leggi la massima
È infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata sempre deducendo il travalicamento della sfera di attribuzioni della provincia autonoma - dell'art. 1 della legge impugnata, interpretato nel senso che fissando l'obiettivo della graduale omogeneizzazione delle posizioni giuridiche e dei trattamenti economici del personale della provincia di Trento con quelli dei dipendenti degli enti pubblici operanti nella regione Trentino-Alto Adige disciplinerebbe anche lo 'status' del personale di enti diversi da quelli provinciali. In realtà il riferimento ai dipendenti di enti pubblici diversi da quelli provinciali non li rende oggetto della disciplina dettata dalla legge 'de qua', ma li assume solamente a termine di riferimento per la predetta omogeneizzazione dello 'status' giuridico dei dipendenti provinciali.

Norme impugnate

  • art. 1 legge provincia autonoma di Trento 18 luglio 1988

Massima n. 12861

  • Provincia autonoma di tremto
  • Personale medico veterinario e dei vigili del fuoco
  • Previsione di distinte disposizioni
  • Rinvio ad accordi sindacali della disciplina del trattamento economico e normativo di tutto il personale dipendente del servizio sanitario nazionale
  • Preteso contrasto con art. 8, n. 1, statuto ed art. 47 legge n. 833 del 1978
  • Ambito di operatività della norma impugnata circoscritto alle categorie del personale dipendente dalla provincia
  • Infondatezza.
  • L. p. trento 18 luglio 1988, art. 5 primo comma.
  • St. trentino-alto adige, art. 8 n. 1; legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 47.
Leggi la massima
E'infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 8, n. 1 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, come attuato dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 5, primo comma della legge impugnata, secondo il quale accordi sindacali a livello provinciale conterranno distinte disposizioni concernenti il personale medico, veterinario e dei vigili del fuoco dipendente dalla Provincia. Il contrasto della disposizione impugnata con la legge statale che, a guisa di norma interposta, è stata assunta a parametro, è apparente, poiché la disciplina in questione riguarda esclusivamente il personale medico, veterinario e dei vigili del fuoco dipendente dalla provincia e non quello operante all'interno del servizio sanitario nazionale, che l'art. 47 della legge n. 833 del 1978 vuole sia oggetto di una disciplina uniforme da introdursi, previo accordo nazionale unico, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Norme impugnate

  • art. 5, comma 1, legge provincia autonoma di Trento 18 luglio 1988

Parametri

  • art. 8, n. 1) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 47 legge 23 dicembre 1978, n. 833

Massima n. 12862

  • Provincia autonoma di trento
  • Previsione di disciplina con accordi provinciali del trattamento economico e normativo dei dipendenti
  • Pretesa lesione di riserva assoluta di legge attribuita alla provincia dall'art. 8, n. 1, statuto
  • Ripartizione dell'ambito di competenza da riconoscere alla legge in base ai principi costituzionali regolanti il rapporto tra le fonti normative
  • Riferimento, nella specie, alla riserva di legge relativa disposta dall'art. 97 Cost.
  • Infondatezza.
  • L. p. trento 18 luglio 1988, artt. 3 e 4, settimo comma.
  • St. trentino-alto adige, art. 8 n. 1.
Leggi la massima
È infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 8, n. 1 dello Statuto del Trentino-Alto Adige - dell'art. 3 e dell'art. 4, settimo comma, della legge impugnata che stabiliscono il principio della devoluzione ad accordi sindacali provinciali della disciplina del trattamento economico e normativo dei dipendenti della Provincia. Il parametro evocato dal ricorrente nel definire le materie oggetto di competenza legislativa esclusiva della provincia di Trento si prefigge lo scopo di tutelarne l'autonomia normativa nei confronti dello Stato e non già quello di segnare una linea di confine tra le competenze provinciali e quelle di altre autonomie provinciali o regionali. Considerato inoltre che la riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici deve considerarsi relativa (sentt. nn. 221 del 1976, 161 del 1982), non può considerarsi costituzionalmente illegittima una norma che prevede un procedimento normativo complesso in materia di rapporto d'impiego provinciale, fondato su accordi con le categorie interessate e culminante nella loro recezione in un decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione di quest'ultima.

Norme impugnate

  • art. 4, comma 7, legge provincia autonoma di Trento 18 luglio 1988
  • art. 3 legge provincia autonoma di Trento 18 luglio 1988

Parametri

  • art. 8, n. 1) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge della Provincia autonoma di Trento riapprovata il 18 luglio 1988 dal Consiglio provinciale, avente per oggetto: "Norme generali in materia di assetto della disciplina del rapporto di impiego del personale della Provincia" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 4 agosto 1988, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1988. Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente, e l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia.

Ritenuto in fatto

punto 1
Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Trento, dal titolo "Norme generali in materia di assetto della disciplina del rapporto d'impiego del personale della Provincia", approvata il 18 gennaio 1988 e riapprovata il 18 luglio dello stesso anno. In particolare, sono impugnati gli artt. 1, 2 n. 6, 3 e 4, settimo comma, 5, primo comma. L'art. 1 esorbiterebbe dalla sfera di autonomia attribuita alla Provincia, laddove, determinando l'ambito di applicazione della legge, opera un generico riferimento al "personale degli enti pubblici operanti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige" senza precisare che tali enti debbano essere quelli da essa dipendenti e il cui ordinamento rientra nelle competenze provinciali. Analoga censura è rivolta all'art. 2, n. 6, il quale prevede genericamente che con legge provinciale siano disciplinate "le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali". Gli artt. 3 e 4, settimo comma, violerebbero l'art. 8, n. 1, dello Statuto regionale, secondo il quale l'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto è riservato alla legge provinciale, in quanto prevedono che il recepimento degli accordi per il personale dipendente possa essere effettuato con atto amministrativo. Infine, l'art. 5, primo comma, nel demandare agli accordi sindacali provinciali il compito di prevedere distinte disposizioni per le categorie del personale medico e di quello veterinario, contrasterebbe con l'art. 47 della legge n. 833 del 1978, in virtù del quale il trattamento economico e gli istituti normativi del personale del servizio sanitario nazionale devono essere disciplinati in base ad accordi nazionali e al d.P.R. n. 761 del 1979.
punto 2
Si è costituita la Provincia autonoma di Trento, chiedendo l'inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso. In relazione alle censure mosse all'art. 1, la Provincia osserva che il personale degli enti pubblici operanti nel territorio della Regione viene in considerazione, non già come oggetto di disciplina, ma solo come termine di riferimento. Anche l'art. 2, n. 6, non derogherebbe alla competenza legislativa provinciale, trattandosi di norma di rango inferiore, destinata a operare nell'ambito della competenza costituzionalmente attribuita alla Provincia. Del pari, gli artt. 3 e 4, settimo comma, non sarebbero lesivi dell'art. 8, n. 1, dello Statuto, in quanto quest'ultimo, nell'attribuire potestà legislativa primaria in materia di ordinamento del personale provinciale, non prevederebbe una riserva assoluta di legge, come sembrerebbe confermato anche dagli artt. 3, 6 e 10 della legge-quadro sul pubblico impiego (legge n. 93 del 1983). Infine la censura sull'art. 5 non terrebbe conto della speciale autonomia attribuita in materia alla Provincia, la quale sarebbe confermata sia dall'art. 80 della legge n. 833 del 1978, sia dalle modifiche apportate dagli artt. 9 e 14 della legge n. 93 del 1983.
punto 3
In prossimità dell'udienza la Provincia di Trento ha presentato un'ulteriore memoria, con la quale, oltre a ribadire le osservazioni contenute nell'atto di costituzione, formula nuovi motivi a sostegno della richiesta di infondatezza. In particolare, la Provincia osserva che l'art. 1, nel disporre che la disciplina del proprio personale debba conformarsi agli obiettivi della graduale omogeneizzazione delle previsioni giuridiche nonché della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici rispetto a quelli dei dipendenti degli altri enti pubblici operanti nel territorio provinciale, tenderebbe a tutelare un principio di riforma economico-sociale sancito dall'art. 4 della legge n. 93 del 1983. Anche gli artt. 3 e 4, settimo comma, si sarebbero conformati a una norma fondamentale di riforma economico- sociale, vale a dire al "principio della disciplina in base ad accordi" stabilito dagli artt. 6 e 10 della legge n. 93 del 1983 e al meccanismo di recezione degli accordi ivi stabilito. Del resto, non si potrebbe dire che l'attribuzione di una competenza legislativa piena (art. 8, n. 1, dello Statuto) comporta una riserva assoluta di legge, dovendosi piuttosto ritenere che in materia vige il principio della riserva relativa stabilito dall'art. 97 della Costituzione. E ciò sarebbe implicitamente ammesso, secondo la Provincia, dallo stesso ricorrente, il quale non ha impugnato, contraddittoriamente, l'art. 2, n. 1, della legge provinciale, che demanda parte della disciplina a fonti inferiori. Infine, l'impugnazione sull'art. 5, non terrebbe conto del fatto che, come ha riconosciuto la stessa Corte, le regioni speciali e le province autonome non sarebbero vincolate all'applicazione degli accordi raggiunti in sede nazionale e che, a norma dell'art. 6, n. 5, del d.P.R. n. 68 del 1986, è prevista, ai fini della determinazione e della composizione dei comparti, "un'apposita area negoziale per la professionalità medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attività alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale".

Considerato in diritto

punto 1
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dubita della legittimità costituzionale della legge della Provincia di Trento, dal titolo "Norme generali in materia di assetto della disciplina del rapporto d'impiego del personale della Provincia", che è stata approvata dal Consiglio provinciale il 18 gennaio 1988 e riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 18 luglio dello stesso anno. In particolare, il ricorrente sospetta d'incostituzionalità: a) gli artt. 1 e 2, n. 6, i quali esorbiterebbero dalla sfera di autonomia costituzionalmente attribuita alla Provincia, in quanto fanno riferimento, il primo, ai dipendenti degli enti pubblici operanti nel territorio della Provincia, anziché ai soli dipendenti provinciali, e, il secondo, a una generica disciplina, da attuarsi con un successivo atto normativo, concernente "le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali'; b) gli artt. 3 e 4, settimo comma, i quali, nel prevedere che l'impiego pubblico provinciale sia regolato, per gli aspetti ivi indicati, da accordi sindacali da rendere esecutivi con decreto del Presidente della Giunta, violerebbero l'art. 8, n. 1, dello Statuto, che, attribuendo alla Provincia una competenza legislativa esclusiva sulla materia, presupporrebbe l'esistenza di una riserva di legge; c) l'art. 5, primo comma, il quale, nel demandare agli accordi sindacali provinciali il compito di stabilire distinte discipline per le categorie del personale medico e di quello veterinario, contrasterebbe con l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in virtù del quale il trattamento economico e normativo del personale del servizio sanitario nazionale dev'essere disciplinato in base ad accordi nazionali, resi esecutivi da decreti del Presidente della Repubblica.
punto 2
Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità della questione di costituzionalità relativa all'art. 2, n. 6, in quanto tale motivo di ricorso era contenuto nell'atto di rinvio, non già come una vera e propria censura, ma, più semplicemente, come un'osservazione che il Governo ha espresso in spirito di leale cooperazione verso il legislatore provinciale. Con giurisprudenza da tempo consolidata (v. sentt. nn. 8 del 1967, 147 del 1972, 123 e 132 del 1975, 212 del 1976, 107 del 1983, 72 del 1985, 217 del 1987, 726 del 1988 e 38 del 1989), questa Corte ha affermato che tra il rinvio governativo per il riesame e il successivo ricorso per illegittimità costituzionale deve sussistere una sostanziale corrispondenza dei motivi addotti, in quanto l'uno e l'altro atto costituiscono, a norma dell'art. 127 della Costituzione, due distinte fasi funzionalmente collegate dal fine di esercitare un controllo sulla legittimità della legge regionale o provinciale. Poiché la ratio di tale principio risiede nella garanzia che la regione o la provincia la cui legge sia sottoposta al controllo dev'essere messa in condizione di poter conoscere sin dall'inizio i dubbi di legittimità prospettati, al fine di poterli eliminare in sede di riesame della legge ovvero di contestarne la fondatezza con la riapprovazione ed, eventualmente, con la resistenza in giudizio, da ciò discende che le osservazioni formulate dal Governo a fini diversi da quello del controllo e non costituenti, pertanto, vere e proprie censure, comportanti un vincolo di riesame per il Consiglio regionale o provinciale, non possono essere validamente riprese e sviluppate nel ricorso come motivi d'incostituzionalità della legge impugnata. E che i rilievi concernenti l'art. 2, n. 6, non costituiscano vere e proprie censure è detto espressamente dal Governo nell'atto di rinvio. In esso, infatti, dopo che sono stati esposti gli altri profili d'illegittimità, si legge testualmente: "per tali motivi Governo habet rinviato legge at nuovo esame Consiglio provinciale. Governo habet inoltre osservato con riguardo at articolo 2, punto f (rectius: 6) (...) che tale disciplina debet intendersi limitata at ambito competenza legislativa provinciale". Appare, dunque, chiaro che l'ultimo dei rilievi non rientra tra i motivi per cui il Governo ha effettuato il rinvio della legge e, in conseguenza di ciò, non può validamente costituire motivo di ricorso.
punto 3
Infondate nei termini appresso indicati sono le questioni relative agli artt. 1 e 5, primo comma, della legge impugnata. Secondo il ricorrente l'art. 1, nell'individuare per la legge impugnata l'obiettivo "della graduale omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici del proprio personale con quelli del personale degli enti pubblici operanti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige", esorbiterebbe dai confini dell'autonomia provinciale, in quanto assumerebbe come proprio oggetto anche i trattamenti economici del personale di enti diversi da quelli provinciali. In realtà, stando anche al semplice tenore letterale della disposizione impugnata, il riferimento agli altri dipendenti degli enti pubblici operanti nel territorio regionale è chiaramente operato come termine di comparazione per la graduale omogeneizzazione e la perequazione dei trattamenti economici dei dipendenti provinciali, e non già come oggetto di disciplina della legge medesima. Del pari infondata nei sensi di cui in motivazione è la questione relativa all'art. 5, primo comma. Secondo il ricorrente, tale articolo, nel prevedere che gli accordi sindacali provinciali conterranno distinte disposizioni "in relazione alle categorie del personale medico, veterinario e dei vigili del fuoco dipendenti dalla Provincia", si porrebbe in contrasto con l'art. 8, n. 1, dello Statuto, come attuato dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il quale il trattamento economico e normativo di tutto il personale dipendente dal servizio sanitario nazionale, compreso quello operante nella provincia di Trento, è disciplinato mediante un accordo nazionale unico reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non v'è dubbio che, contrariamente a quanto sostiene la Provincia di Trento, l'art. 47 della legge n. 833 del 1978 è diretto a stabilire una disciplina uniforme per tutto il personale dipendente dal servizio sanitario nazionale, compreso quello operante nelle province autonome di Trento e di Bolzano, come del resto è dimostrato, tra l'altro, dal riferimento, al penultimo comma dell'articolo, alle garanzie per la parificazione delle lingue italiana e tedesca nella provincia di Bolzano. Tuttavia, deve escludersi che con tale articolo si ponga in contrasto la norma impugnata, in quanto quest'ultima si riferisce espressamente "alle categorie del personale medico, veterinario (...) dipendenti dalla Provincia", e non al personale operante all'interno del servizio sanitario nazionale. Circoscritto, così, il suo ambito di operatività, l'art. 5, primo comma, non può minimamente entrare in collisione con il ricordato art. 47 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e non appare, pertanto, esorbitare dai limiti costituzionalmente posti alla competenza legislativa provinciale.
punto 4
Infondata è, infine, la censura prospettata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti dell'art. 3 e dell'art. 4, settimo comma. Tali articoli stabiliscono, per il trattamento economico e normativo dei dipendenti della Provincia, il principio della disciplina in base ad accordi provinciali, ripetendo, persino nella formulazione letterale, le norme previste all'art. 3 della legge quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93). Secondo il ricorrente, tali disposizioni contrasterebbero con l'art. 8, n. 1, dello Statuto del Trentino-Alto Adige, che, a suo dire, nell'attribuire alla Provincia di Trento una competenza legislativa esclusiva sull'ordinamento degli uffici pubblici e del personale, prevedrebbe una riserva assoluta di legge. Tuttavia, l'interpretazione che il ricorrente dà alla norma statutaria invocata come parametro non è corretta. L'art. 8, nel determinare le materie oggetto della competenza legislativa esclusiva della Provincia di Trento, non mira a definire la ripartizione delle competenze fra gli organi interni alla Provincia stessa, ma ha piuttosto lo scopo di stabilire, nelle materie indicate, la linea del confine esterno tra le competenze provinciali e quelle dello Stato o di altre autonomie regionali o provinciali. La ripartizione dell'ambito di competenza da riconoscere alla legge rispetto ai regolamenti e agli atti amministrativi avviene necessariamente, anche in relazione alle attribuzioni provinciali, sulla base dei principi costituzionali regolanti il rapporto tra le fonti normative nelle materie interessate. E, poiché in tema di organizzazione degli uffici pubblici l'art. 97 della Costituzione dispone, come questa Corte ha più volte affermato (v. sentt. nn. 221 del 1976, 161 del 1982), una riserva di legge relativa, ne consegue che non può considerarsi costituzionalmente illegittima una norma che, stabilendo i principi e i criteri che devono presiedere alla disciplina del rapporto d'impiego provinciale, demandi quest'ultima a una procedura complessa, basata sugli accordi con le categorie interessate e culminante nella recezione degli stessi da parte di un decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 6, della legge della Provincia di Trento (Norme generali in materia di assetto della disciplina del rapporto d'impiego del personale della Provincia), riapprovata il 18 luglio 1988, sollevata, in riferimento all'art. 8, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, primo comma, della suddetta legge della Provincia di Trento, sollevate, in riferimento all'art. 8, n. 1 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, settimo comma, della suddetta legge della Provincia di Trento, sollevate, in riferimento all'art. 8, n. 1 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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