Sez. U, Sentenza n. 12155 del 30/04/2026 (Rv. 677663-04)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Omissioni contributive - Sanzioni civili - Riduzione ex art. 116, comma 15, della l. n. 388 del 2000 - Misura fissa - Esclusione - Fattori di graduazione - Individuazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
La riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, di cui all'art. 116, comma 15, della l. n. 388 del 2000, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. n. 19 del 2024, conv. dalla l. n. 56 del 2024, non è stabilita in misura fissa, ma va graduata, nel rispetto delle apposite direttive emanate, ai sensi di tale norma, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ad una pluralità di fattori che devono essere apprezzati dall'ente, nell'esercizio del suo potere discrezionale, e che comprendono: il comportamento pregresso dell'azienda in relazione al rispetto degli obblighi contributivi; la correttezza dei versamenti contributivi; la situazione patrimoniale complessiva; le cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi; i riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell'attività produttiva; l'importo delle somme da recuperare; l'incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.
Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 15, Decreto Legge 02/03/2024 num. 19 CORTE COST., Legge 29/04/2024 num. 56 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)