Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese
Testo in vigore al
Art. 31 Modalita' dell'intervento statale
1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, societa' consortili o cooperative di cui all'articolo 30 possono essere reintegrati nel limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia, operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di reintegro e' aumentabile al 40 per cento quando la garanzia consortile sia prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi o quando le cooperative, i consorzi o le societa' consortili abbiano competenza operativa estesa al territorio regionale. Il medesimo limite puo' essere aumentato al 50 per cento per le cooperative, i consorzi e le societa' consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.
2. Ciascun consorzio, societa' consortile o cooperativa e' ammesso all'intervento dello Stato fino a un importo non superiore all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente alla quota parte costituita di versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie.
3. Nel caso in cui le cooperative, i consorzi e le societa' consortili abbiano beneficiato dei contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il limite massimo dell'intervento di reintegro di cui al comma 1 e' determinato tenendo conto anche dei contributi e dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.
4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo e' effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui le cooperative, i consorzi e le societa' consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorche' le procedure di recupero siano esaurite.
5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato e' affidata al Mediocredito centrale nel caso di finanziamenti a piccole imprese industriali, commerciali e di servizi assistiti dalle garanzie collettive, e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistiti da analoghe garanzie.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
Art. 32 Concessione di contributi
1. I contributi di cui all'articolo 31 sono concessi dal Ministro del tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalita' dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonche' i criteri di ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico delle domande e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo articolo 31.
2. Le regioni possono, anche attraverso le societa' finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi.
Art. 33 Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali
1. I consorzi, le societa' consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacita' operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attivita' istituzionale, possono beneficiare, a valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del contributo dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, societa' consortile o cooperativa fino ad un massimo di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni di lire per i consorzi, societa' consortili o cooperative operative nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Tale contributo e' dedotto da quello concesso agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 31.
2. Ai consorzi, alle societa' consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresi' contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate.
3. Il contributo non puo' superare il 50 per cento del costo del progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire ed e' cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi in conto capitale concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che e' a tal fine integrato di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 della presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 del medesimo articolo 31.
7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 e' necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 del presente articolo sia costituita da un numero minimo di cinquanta imprese artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1 disponga di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a lire 150 milioni.
Art. 34 Centri per l'innovazione
1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunita' enomica europea e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da societa' di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 19.
2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile.
Capo VI. Prestiti partecipativi
Art. 35 Prestiti partecipativi
1. Gli istituti di credito mobiliare e le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, di cui all'articolo 2, possono concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese, come definite dall'articolo 1, costituite in forma di societa' di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle societa' per azioni. A tali societa' si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.
2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo spettante all'istituto di credito mobiliare o alla societa' finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo e' commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata.
3. Per i prestiti partecipativi e' dovuto un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale concordata preventivamente con l'istituto di credito mobiliare o la societa' finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo.
Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.
4. I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive, alle quali si applica l'articolo 1946 del codice civile. Ad integrazione di tali garanzie e' consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. La garanzia integrativa non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata.
5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggior favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, secondo modalita' e criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VII. Disposizioni varie
Art. 36 Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale
1. Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonche' alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.
2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commecio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento.
3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 e' consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti piu' imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresi' le priorita' degli interventi.
4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici.
5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.
Art. 37 Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46
1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) al primo comma, le parole: "del contratto di cui al terzo comma
del successivo articolo 16" sono sostituite dalle altre: "del
contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'articolo 16";2) dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie
imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di
ammortamento del finanziamento e' fissata al 50 per cento del
tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura e' fissata al 25 per cento.";3) al secondo comma, le parole: "nel contratto di cui all'articolo
seguente" sono sostituite dalle altre: "nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'articolo 16";
b) all'articolo 16:
1) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:
"Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non
eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni
previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le
agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma.
Il decreto di concessione della agevolazioni determina
specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto
medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi
qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione.";2) al quarto comma, dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le altre: "o al decreto di concessione".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la dichiarazione di decadenza prevista dal sesto comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto ai sensi del comma 1, lettera b), n. 1), del presente articolo, si applicano ai programmi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, modificato da ultimo dal comma 1, lettera a), del presente articolo sono preferiti ad ogni altri titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti e' disposto con le modalita' di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 38 Coordinamento degli interventi
1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro del commercio con l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, formula direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI una relazione, successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 39 Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione strutturale e funzionale della Direzione generale della produzione industriale, tenuto conto della necessita' di provvedere:
a) all'istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato, cui e' preposto un dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale;
b) al riordinamento degli uffici le cui competenze risultino direttamente o indirettamente collegate a quelle della Comunita' economica europea;
c) al riordinamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, anche in relazione agli adempimenti connessi al controllo dell'attivita' di certificazione;
d) al riordino degl uffici competenti nei settori merceologici;
e) all'istituzione di un ufficio per lo sviluppo delle tecnologie informatiche a supporto dell'azione amministrativa.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare successivamente al decreto di cui al comma 1, si provvede alla ripartizione in divisioni della Direzione generale di cui allo stesso comma 1.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo le dotazioni organiche del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate entro il limite di 27 unita' secondo la seguente articolazione:
a) n. 5 posti di ottavo livello;
b) n. 5 posti di settimo livello;
c) n. 7 posti di sesto livello;
d) n. 6 posti di quinto livello;
e) n. 3 posti di quarto livello;
f) n. 1 posto di terzo livello.
4. Alla copertura dei posti di cui al comma 3, si provvede nel triennio 1991-1993 con le procedure di mobilita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e
successive
modificazioni, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554n e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 40 Integrazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 949
1. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"e-bis) al finanziamento degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale".
Art. 41 Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane
1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane e' autorizzata a:
a) promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni nelle iniziative medesime o in enti, istituti e societa';
b) effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi ai servizi finanziari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni;
c) gestire fondi di agevolazione;
d) estendere l'attivita' del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane di garanzia.
2. Le forme e le condizioni degl interventi previsti nel comma 1 sono stabilite nello statuto della Cassa e sono approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il CICR, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42 Comando di personale e soppressione dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato
1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di 15 unita', facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'Amministrazione statale o dell'ente di appartenenza.
2. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato e' soppresso. Alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalita' di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni.
Capo VIII. Copertura finanziaria
Art. 43 Assegnazione di fondi e copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalita' ivi previste, e' integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993.
2. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991-1993 si provvede:
a) quanto a lire 128 miliardi nel 1991, lire 603 miliardi nel 1992 e lire 653 miliardi nel 1993, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori";
b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993, tramite riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni 1992 e 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, puo' provvedere all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalita' di cui agli articoli richiamati al comma 1, tenuto conto delle disponibilita' e dei fabbisogni per i relativi interventi.
4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori".
5. Per gli interventi previsti dagli articoli richiamati al comma 1 e' altresi' autorizzata, fino a un massimo di lire 300 miliardi per il triennio 1991-1993, l'utilizzazione delle disponibilita' del citato fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, finlizzata alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 della legge medesima. Le disponibilita' della riserva di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non utilizzate in ciascun esercizio dalle piccole imprese industriali, vengono destinate nell'esercizio successivo all'attuazione degli interventi di cui al presente comma.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce con proprio decreto le somme di cui al comma 5 fra gli interventi previsti al medesimo comma.
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede mediante corrispondente riduzione del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori".
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 ottobre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI