Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16272 del 03/08/2016 (Rv. 641029 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Responsabilità contrattuale dedotta come aspetto della prioritaria domanda di accertamento di condotta abusiva ed anticoncorrenziale - Tribunale delle imprese - Competenza funzionale - Sussistenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
La controversia in cui la responsabilità contrattuale di una società di telecomunicazioni è dedotta come un aspetto della sua condotta abusiva ed anticoncorrenziale di cui la parte attrice chiede in primo luogo l'accertamento, appartiene alla competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di imprese, atteso che le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003 attribuiscono a tali sezioni anche le cause ed i procedimenti che presentino ragioni di connessione con quelli relativi alla verifica della violazione della normativa antitrust.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)