Sez. 1, Sentenza n. 697 del 17/03/1970 (Rv. 345920 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - LIMITI.*
Il giudice e bensi vincolato alla iniziativa delle parti per cio che riguarda la Determinazione dei fatti, non potendo egli porre a base della sua decisione fatti diversi da quelli dedotti, o trascurare quelli ritualmente acquisiti, o concordemente affermati dalle parti medesime, ma ha il potere-dovere di accertare la natura giuridica del rapporto controverso, in relazione al suo contenuto ed ai suoi effetti, e di attribuire al rapporto stesso la sua esatta qualificazione, sempre che, beninteso, non esorbiti dai limiti delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti e non cada, pertanto, nel vizio di extra o ultra petizione. (nella specie, all'Azione di rescissione proposta ex art 1448 cod civ dall'attore i convenuti avevano opposto la inammissibilita di tale Azione. La SC ha affermato che, l'esame, sotto l'anzidetto profilo, degli elementi di fatto dedotti e ritualmente acquisiti nel processo, rientrava nel potere-dovere del giudice di merito, il quale, nella ipotesi che avesse qualificato il contratto in questione come contratto avente carattere aleatorio, applicando le relative norme di legge, non avrebbe superato i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti). (V 2954-69, massima n 342825 1465-69, massima n 340264 1698-68, massima n 333536).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1448
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)