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Sez. 1, Sentenza n. 8895 del 09/04/1985 Ud. (dep. 11/10/1985) Rv. 170659 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SPECIFICA DEL FATTO COMMESSO DA TRE O PIÙ PERSONE, IN CONCORSO TRA LORO - NOZIONE - FATTISPECIE: ESCLUSIONE DI CONCORSO COL SOLO VENDITORE.*
Stato
decisa il 1985-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170659-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SPECIFICA DEL FATTO COMMESSO DA TRE O PIÙ PERSONE, IN CONCORSO TRA LORO - NOZIONE - FATTISPECIE: ESCLUSIONE DI CONCORSO COL SOLO VENDITORE.*

In tema di spaccio di sostanza stupefacente, ai fini della applicabilità dell'aggravante specifica del fatto commesso da tre o più persone, in concorso tra loro, di cui all'art. 74, primo comma n. 2 legge 22 dicembre 1975 n. 685, il concetto penalistico di correità è più ampio di quello civilistico di compartecipazione contrattuale, sicché, se le due parti di un contratto di compravendita possono essere formate da più di due persone, a maggior ragione concorrono nell'unico reato di spaccio, in perfetta equivalenza di responsabilità e di solidarietà nella sanzione, non soltanto le parti - compratore e venditore - ma qualsiasi altro soggetto che sia intervenuto, non soltanto nella materiale esecuzione del reato, ma nella fase decisionale nonché nella preventiva promessa di aiuto e di assistenza per il collocamento della merce, comunque rafforzando la Determinazione degli autori materiali. (nella specie, il ricorrente aveva sostenuto che, configurata la sua posizione come quella di un potenziale acquirente di cocaina, la sua partecipazione al reato doveva essere limitata al concorso con il solo venditore).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)