Sez. 1, Sentenza n. 965 del 26/01/1995 (Rv. 490015 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA | Credito - Ammissione con riserva della produzione dei documenti giustificativi - Riserva - Mancato scioglimento nel corso del procedimento di verifica - Ammissione - Efficacia - Conservazione - Opposizione allo stato passivo - Proposizione - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA
Nel caso di ammissione di un credito nel passivo fallimentare con riserva della produzione dei documenti giustificativi, non sciolta nel corso del procedimento di verifica e prima della declaratoria di esecutività dello stato passivo, il creditore, per conservare l'efficacia dell'ammissione, deve proporre opposizione ai sensi dell'art. 98 legge fallimentare (nel testo modificato dalla sentenza n. 102 del 1986 della Corte Costituzionale) nel termine di quindici giorni dalla ricezione della raccomandata con la quale il curatore gli ha comunicato la predetta ammissione ad esibire i documenti nel giudizio conseguente, non già presentare ricorso al giudice delegato per la definitiva ammissione del credito nel passivo fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)