Sez. L, Ordinanza n. 23110 del 16/11/2010 (Rv. 615561 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Individuazione - Riferimento alla dipendenza aziendale - Nozione - Portata - Nucleo anche modesto di beni per l'esercizio dell'azienda - Rilevanza - Abitazione del lavoratore - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa ad attività di informatore medico scientifico.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza aziendale di cui all'art. 413 cod. proc. civ. (non coincidente con quella di unità produttiva quale si desume da altre norme di legge) deve intendersi in senso lato, in armonia con la "mens legis", mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione però che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Pertanto, costituisce dipendenza aziendale anche l'abitazione del dipendente che si configuri come una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che lo svolgimento dell'attività di informatore scientifico farmaceutico con l'utilizzazione di un computer con rete "ADSL" collegata con la società datrice di lavoro, di un cellulare ed un'auto aziendale, nonché l'esistenza di un dispositivo di prodotti farmaceutici in un locale annesso, consentono di qualificare i locali dell'abitazione come dipendenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)