Riordinamento della previdenza marinara
Testo in vigore al
Art. 67 La misura della pensione
1. La misura annua della pensione e' stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibile all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianita' a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale.
2. Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.
3. L'importo della pensione e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dalla assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Tale maggiorazione, sino a concorrenza del massimale di cui al successivo articolo 68, e' corrisposta ripartendone l'ammontare tra l'assicurazione obbligatoria e la Gestione speciale nel rapporto intercorrente fra gli importi della pensione, rispettivamente a carico delle due gestioni, mentre resta di esclusiva competenza dell'assicurazione obbligatoria la quota degli assegni a carico dell'assicurazione medesima, eccedente il massimale predetto.
4. La pensione annua e' ripartita in 13 rate mensili.
5. La tredicesima mensilita' e' corrisposta agli aventi diritto nel mese di dicembre.
6. Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 58 lo Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente o dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versate a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.
7. La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale e' corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in aggiunta alle prestazioni dovute ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma del precedente articolo 61.
Art. 68 I trattamenti minimi ed il massimale pensionistico
1. L'importo annuo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore ai trattamenti minimi stabiliti per i titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In nessun caso l'importo annuo della pensione puo' superare il 90 per cento della media delle retribuzioni previste dal precedente articolo 67.
2. La pensione d'invalidita' e quella di vecchiaia non possono essere comunque inferiori ai quindici quarantesimi della media annua delle retribuzioni previste dal primo comma del precedente articolo 67.
3. L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, non puo' essere altresi' inferiore al trattamento che sarebbe spettato all'iscritto applicando le norme e le retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20 per cento.
4. Ai fini della determinazione della misura e delle condizioni per il conseguimento dei trattamenti minimi di pensione di cui al primo comma, si applicano le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Capo III. Personale amministrativo
Art. 69 Rivalutazione preliminare delle pensioni del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965
1. Le pensioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate con decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, prima di essere trasferite a carico dell'assicurazione obbligatoria ai sensi del successivo articolo 72, sono maggiorate come segue:
a) se aventi decorrenza anteriore al 1 agosto 1952, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione stabilito dall'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183;
b) se aventi decorrenza tra il 1 agosto 1952 ed il 31 gennaio 1965, sulla base della retribuzione pensionabile definita dall'articolo 65 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, nei limiti del massimale annuo di L. 2.600.000, in atto al 31 dicembre 1964 per gli iscritti aventi qualifiche ed anzianita' di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano alle pensioni dei superstiti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1 febbraio 1965, oppure con decorrenza posteriore, se derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla detta data o di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa. Il valore di copertura dell'onere derivante all'assicurazione obbligatoria dalla rivalutazione prevista dal presente articolo, tenuto conto anche degli aumenti di cui agli articoli 70 e 71, e' posto a carico della Gestione speciale ed e' inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 64. Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in evidenza separata e trasferite all'assicurazione generale obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.
Art. 70 Miglioramenti delle pensioni dirette del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965
1. A decorrere dal 1° gennaio 1965, sono aumentati del 20 per cento:
a) l'importo delle pensioni dirette a carico della Gestione speciale aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, liquidate al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli;
b) l'importo dei supplementi diretti, liquidati ai sensi degli articoli 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915.
2. A decorrere dalla stessa data, l'importo delle pensioni, aumentato ai sensi del comma precedente, e' conglobato:
1) con i supplementi liquidati ai sensi degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, al netto delle maggiorazioni per i figli;
2) con le pensioni supplementari ed i supplementi liquidati rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, al netto delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge;
3) con eventuali altri trattamenti di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge.
3. L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui al precedente comma e' integrato al trattamento minimo e maggiorato per il coniuge e per i figli secondo le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore delle, presente legge, nonche' alle pensioni da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.
5. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 71 Miglioramenti delle pensioni ai superstiti del personale amministrativo
1. Le pensioni indirette e di reversibilita' ai superstiti a carico della Gestione speciale, aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, o anche decorrenza posteriore, purche' il dante causa sia deceduto prima di tale data o se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa entro la data stessa, nonche' i supplementi indiretti e di riversibilita' costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi degli articoli 13 del decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono riliquidati, applicando le disposizioni dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per quanto riguarda le aliquote di riversibilita' e i limiti di eta' per i figli, con effetto dal 1 febbraio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti delle pensioni.
2. L'importo del trattamento di cui al precedente comma e' aumentato dal 20 per cento, con decorrenza 1 gennaio 1965, conglobato, purche' liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:
1) con i supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;
2) con l'importo delle pensioni supplementari e dei supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati, rispettivemente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto della integrazione al trattamento minimo.
3. L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra e' integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima, ed ai supplementi indiretti e di riversibilita' da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.
5. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 72 Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti fino al 1 gennaio 1965
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dell'articolo 69 e maggiorate a norma degli articoli 70 e 71 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.
Art. 73 Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei superstiti titolari di pensioni trasferite a carico della medesima assicurazione
1. Le riserve della quota base delle pensioni, poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti a seguito di quanto previsto nei precedenti articoli 70, 71 e 72, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione del 65 per cento del fondo per la copertura delle pensioni esistente nella Gestione speciale a capitalizzazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 74 Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per il personale amministrativo in attivita' di servizio
1. L'appartenente al personale amministrativo delle Societa' menzionate nel precedente articolo 58 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione in relazione ai periodi di lavoro compiuti alle dipendenze delle citate Societa', e' iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro compiuti dal 1 luglio 1920 alla predetta data con assicurazione alla Gestione speciale, a tutti gli effetti derivanti da questa iscrizione.
2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, quando l'iscritto abbia raggiunto i requisiti per la liquidazione di una prestazione a carico della predetta assicurazione, la Gestione speciale versera' all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti i contributi base calcolati sulle retribuzioni considerate per la contribuzione alla Gestione speciale durante i periodi di servizio da riconoscere utili, senza tener conto dei limiti retributivi, previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479, e dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
3. L'importo contributivo accreditabile all'iscritto per ogni mese di servizio non puo', comunque, superare il massimo previsto dalle norme dell'assicurazione obbligatoria, in vigore al tempo in cui il servizio e' stato compiuto.
Art. 75 Riliquidazione delle pensioni in favore del personale amministrativo e dei superstiti aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1965
1. Le pensioni liquidate agli appartenenti al personale amministrativo delle Societa' indicate nel precedente articolo 58 ed ai loro superstiti, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, ed aventi decorrenza successiva al 10 gennaio 1965 escluse le pensioni ai superstiti costituite a seguito di decesso dell'assicurato, avvenuto anteriormente alla suddetta data o di decesso del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa entro la data medesima - sono riliquidate ai sensi dei precedenti articoli 67 e 68.
2. La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, richiesta per i periodi di servizio prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si effettua osservando le disposizioni di cui al precedente articolo 74.
3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti norme sono inclusi, per l'importo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, nel disavanzo di cui al precedente articolo 64.
Capo IV. Personale di stato maggiore navigante
Art. 76 Riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante
1. Le pensioni aventi decorrenza sino alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a carico della Gestione speciale agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, ivi comprese, per questi ultimi, quelle con decorrenza posteriore purche' derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla citata data e di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa, sono riliquidate considerando l'ammontare dei contributi versati alla Gestione speciale, per i periodi di servizio anteriori al 1 agosto 1952, aumentati del 50 per cento ed ulteriormente maggiorati di 70 volte.
2. L'aumento e la maggiorazione dei contributi di cui al precedente comma sono operati, considerando i contributi afferenti il periodo 1 gennaio 1940-31 luglio 1952, nella stessa misura dovuta in base alla retribuzione soggetta a contributo nell'anno 1937 per un iscritto avente pari grado ed anzianita' di servizio ed alla aliquota contributiva in vigore in tale anno.
3. I benefici previsti dal presente articolo sono concessi a far tempo dal 1 gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore.
4. Ai titolari di pensione che hanno diritto alla rata del mese di dicembre spetta un'altra rata di pari ammontare da corrispondere in occasione delle festivita' natalizie.
5. La pensione prevista dal presente articolo e' corrisposta unitamente a quella spettante ai sensi dei precedenti articoli 46, 47, 48, 49 - Titolo I, della presente legge ed e' riversibile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
6. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, dal 1 gennaio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inserito nel disavanzo da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 64.
Art. 77 Copertura dell'onere delle pensioni in favore degli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante e dei superstiti, aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge
1. Le pensioni rivalutate ai sensi del precedente articolo 76 sono a carico della Gestione speciale che provvede al loro pagamento secondo le modalita' tecniche di cui all'articolo 63.
Art. 78 Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per il personale di stato maggiore navigante in attivita' di servizio
1. In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante delle Societa' menzionate nel precedente articolo 58, in attivita' di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' costituita a carico della Gestione speciale una posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con le modalita' previste nel precedente articolo 74 per il personale amministrativo.
Art. 79 Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale
1. L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessi dal prestare servizio presso le Societa' di cui al precedente articolo 58 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facolta' di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze delle citate Societa', alla pari, se trattisi di periodi di navigazione, ed in ragione di tre quinti, se trattisi di periodi di lavoro a terra.
2. La Gestione speciale, in dipendenza della domanda presentata dall'iscritto, trasferira' alla Gestione marittimi gli importi contributivi di pertinenza di detta Gestione per il periodo da riconoscere, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui il servizio e' stato compiuto, in relazione alle qualifiche rivestite dall'interessato nei periodi sopra specificati.
Art. 80 Riconoscimento agli effetti della prestazione a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marittimi
1. L'iscritto, appartenente al personale di stato maggiore navigante, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' chiedere che i periodi di navigazione effettuati con iscrizione alla sola Gestione marittimi siano riconosciuti agli effetti del trattamento previsto dal precedente articolo 67.
2. La facolta' di cui sopra deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di assunzione in ruolo organico.
3. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge puo' esercitare la facolta' di cui al presente articolo, presentando la relativa domanda entro e non oltre un anno dalla predetta data, a pena di decadenza.
4. Il periodo da riconoscere presso la Gestione speciale e' commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione e la retribuzione percepita alla data di iscrizione alla Gestione speciale.
5. La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta Gestione per i periodi di navigazione da riconoscere, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati, nei periodi sopra specificati.
6. Gli effetti previdenziali del riconoscimento hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
7. I periodi di navigazione che abbiano dato gia' luogo alla liquidazione di una prestazione non possono essere utilizzati ai fini previsti dal presente articolo.
Capo V. Rapporti con l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e con la gestione marittimi
Art. 81 Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti - Concorso della Gestione marittimi - Assegno "una tantum"
1. Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima.
2. Il pensionato della Gestione speciale, qualora in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non abbia diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, ha titolo ad una pensione complementare, purche' abbia compiuto l'eta' stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione medesima o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.
3. La pensione complementare di cui al comma precedente non puo' essere integrata ai trattamenti minimi; ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nel caso che l'iscritto muoia senza raggiungere i requisiti per il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, spetta ai superstiti previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti un'indennita' pari all'importo dei contributi versati per l'iscritto medesimo alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 62, comprensiva della indennita' per morte corrisposta, in luogo di pensione, dalla assicurazione citata.
5. Per l'iscritto cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione a carico della Gestione speciale, che non intenda proseguire volontariamente la iscrizione alla Gestione medesima, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 67, primo comma, lettera b) e secondo comma, lettera b), del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.
Art. 82 Accertamento dell'invalidita' ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale
1. Nel caso di dichiarazione di inabilita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1173, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara i nominativi degli appartenenti allo stato maggiore navigante dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.
Art. 83 Sostituzione della Gestione speciale nei diritti derivanti agli iscritti dall'assicurazione obbligatoria
1. La Gestione speciale provvedera' alla liquidazione della pensione di cui all'articolo 67 della presente legge, ove concorrano le condizioni previste dal precedente articolo 65, e si sostituira' agli interessati nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e nella Gestione marittimi per i periodi valutati ai fini della pensione della Gestione medesima.
2. Qualora il trattamento a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, risulti determinato anche dai contributi relativi a periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale, la sostituzione di cui al precedente comma e' limitata alla quota di pensione corrispondente al rapporto che intercorre fra i contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione ed i contributi afferenti i periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale.
3. La sostituzione di cui al primo comma opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione speciale, se a tale data l'iscritto abbia diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.
Art. 84 Continuazione della iscrizione alla Gestione speciale dopo la cessazione del servizio
1. L'iscritto che cessi dal prestare servizio presso le aziende di cui al precedente articolo 58 o che sia trasferito nella categoria dei dirigenti, senza aver maturato il diritto a pensione, e che possa far valere le condizioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ha la facolta' di continuare a proprio carico il versamento dei contributi alla Gestione speciale sulla base della retribuzione di cui al precedente articolo 61, determinata alla data di cessazione del servizio o del trasferimento nella categoria dei dirigenti.
2. La retribuzione soggetta a contribuzione sara' adeguata in relazione alle variazioni delle retribuzioni percepite dagli iscritti aventi pari grado ed anzianita' di servizio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro dell'interessato o di trasferimento del medesimo nella categoria dei dirigenti.
3. L'aliquota contributiva dovuta e' quella complessivamente fissata ai sensi del precedente articolo 62, tenuto conto delle modificazioni previste dal secondo comma dello stesso articolo.
4. L'iscritto che presta opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria e' tenuto a versare, per la prosecuzione volontaria nella Gestione speciale, il solo contributo integrativo previsto dall'articolo 62 per la Gestione medesima; in tal caso, le prestazioni relative ai periodi di prosecuzione volontaria resteranno a carico della Gestione speciale per le sole quote integrative.
5. La prosecuzione volontaria di cui al presente articolo non e' ammessa quando l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che comunque ne comportino la esclusione o l'esonero, nonche' quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle stesse forme ivi compresa l'assicurazione citata.
6. La facolta' prevista dal primo comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla data dell'anzidetto trasferimento.
7. L'iscritto cessato dal servizio che possa far valere almeno 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale o che consegua tale requisito con la contribuzione prevista dal primo comma del presente articolo, puo' rimanere iscritto senza versamento del contributo.
8. Per l'iscritto trasferito nella categoria dei dirigenti non e' piu' ammesso il versamento volontario dei contributi allorche' l'iscritto possa far valere 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale.
9. In tali casi la pensione spettante all'iscritto o ai superstiti e' calcolata in relazione alla retribuzione riferita alla data di cessazione del servizio o dell'iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale oppure alla data di sospensione dei versamenti volontari e la pensione cosi' calcolata e' maggiorata nella stessa misura e con le stesse modalita' con le quali saranno maggiorate le pensioni liquidate con decorrenza dalla suddetta data di cessazione dal servizio o di trasferimento nella categoria dei dirigenti o di sospensione dei versamenti volontari.
Capo VI. NORME SPECIALI, TRANSITORIE E MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO APPROVATO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 DICEMBRE 1962, n. 2109.
Art. 85 Trattamento pensionistico spettante agli iscritti ai sensi del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058
1. I periodi di iscrizione alla Gestione speciale secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato luogo alla liquidazione delle relative prestazioni, sono considerati validi ai sensi e per gli effetti derivanti dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni ed integrazioni, quando cio' renda possibile la liquidazione di una pensione secondo le norme contenute nel presente titolo.
Art. 86 Facolta' di opzione per il trattamento pensionistico previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595
1. I titolari di pensione liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, possono optare per il trattamento di pensione di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalla presente legge.
2. Gli effetti dell'opzione decorrono dal 1 gennaio 1965, se la relativa domanda sia presentata entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; se la domanda sia presentata oltre il termine suddetto, gli effetti della opzione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. Per la determinazione del trattamento previsto dal primo comma del presente articolo si applicano, secondo la decorrenza originaria delle pensioni, le disposizioni che la presente legge prevede rispettivamente per le pensioni aventi decorrenza sino al 1 gennaio 1965 incluso, ovvero posteriore.
Art. 87 Riliquidazione delle pensioni calcolate secondo le disposizioni di cui al regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058
1. Per i pensionati che non esercitino o non possano esercitare la facolta' di opzione prevista dal precedente articolo o siano titolari di una pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1 agosto 1952, il trattamento in atto e' ricostituito con decorrenza dal 1 gennaio 1965, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 12 ottobre 1960, n. 1183.
2. Per i pensionati che abbiano liquidato la pensione con decorrenza successiva al 1 agosto 1952, la quota di pensione corrispondente ai contributi versati prima di tale data e' maggiorata di 57 volte, con effetto dal 1 gennaio 1965.
3. Le pensioni cosi' ricostituite sono trasferite in carico all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'articolo 72, tenute conto di quanto previsto dall'articolo 69, ultimo comma, e previa applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 70 della presente legge.