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Sez. 3, Sentenza n. 11487 del 21/06/2004 (Rv. 573770 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE | Portata applicativa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573770-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE

Anche in relazione ai contratti assicurativi stipulati precedentemente alla entrata in vigore del nuovo regime delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, a cui tale disciplina non si applica in ragione della sua irretroattività della stessa, è possibile e doveroso far ricorso alla interpretazione del contratto secondo buona fede, ex art. 1366 cod. civ., in presenza di clausole ambigue e predisposte unilateralmente dall'impresa assicuratrice nelle condizioni generali.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per non aver fatto ricorso, in relazione ad una clausola contenuta in una polizza assicurativa contro il rischio di malattie infettive e di infezioni, stipulata da una infermiera e volta a coprire i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, pur avendo essa un contenuto ambiguo, del criterio di interpretazione secondo buona fede).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)