Sez. 1 - , Sentenza n. 15479 del 22/06/2017 (Rv. 644665 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Prededucibilità dei crediti del subappaltatore in ipotesi in cui il committente sia la P.A. - Condizioni - Sicuro ed indubbio vantaggio per la massa - Necessità - Onere di allegazione da parte del subappaltatore.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
L’ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione può trovare riscontro solo se ed in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio consistente nel pagamento di una maggior somma da parte del committente P.A. la quale subordini tale pagamento alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito, ai sensi dell’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, sicchè è necessaria l’allegazione, da parte del subappaltatore-creditore, di un’effettiva e concreta funzionalità del pagamento alla procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)