Sez. 1, Sentenza n. 3643 del 09/08/1977 (Rv. 387273 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - PERDITE E AVARIE DELLE COSE: CONSTATAZIONE - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DELL'INTERO TRASPORTO - IMPIEGO DI ALTRI SOGGETTI (DIPENDENTI O SUBVETTORI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - PERSISTENZA - RICONSEGNA DEL CARICO - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI AVARIA AL RACCOMANDATARIO DEL SUBVETTORE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL VETTORE.*
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - PERDITE E AVARIE DELLE COSE: CONSTATAZIONE - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DELL'INTERO TRASPORTO - IMPIEGO DI ALTRI SOGGETTI (DIPENDENTI O SUBVETTORI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - PERSISTENZA - RICONSEGNA DEL CARICO - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI AVARIA AL RACCOMANDATARIO DEL SUBVETTORE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL VETTORE.*
Quando il vettore abbia assunto l'Obbligo dell'intero trasporto, la sua responsabilita non viene meno ove egli si sia avvalso nella esecuzione, in tutto o in parte, dell'opera o dei mezzi di altri soggetti, siano essi dipendenti o subvettori. In detta ipotesi, la notifica dello avviso di avaria al momento della riconsegna al raccomandatario del subvettore ha efficacia nei confronti del vettore ed esclude la presunzione di regolare riconsegna delle cose, di cui all'art 435, secondo comma, cod nav, a nulla rilevando che la constatazione dell'avaria sia avvenuta senza il contraddittorio del vettore.*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 435
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)