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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 358 del 1989

Decisione
decisa il 1989-06-14, depositata il 1989-06-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:358
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13490

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
  • Indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L.
  • Tassazione
  • Determinazione dell'imponibile
  • Detrazione di somma pari alla percentuale dell'indennità corrispondente al rapporto tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo versato all'i.n.a.d.e.l.
  • Omessa pensione
  • Restituzione degli atti ai giudizi "a quibus".
  • Legge 26 settembre 1985 n. 482, artt. 2, 4.
  • Cost., art. 53.
Leggi la massima
Vanno restituiti gli atti ai giudizi rimettenti affinché riesamino, alla stregua delle sopravvenute norme regolamentari della vertenza (art. 4, commi 3-ter e 3 quater, d.l. 14 marzo 1988 n. 70, aggiunti alla legge di conversione 13 maggio 1988 n. 154), la rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, L. 26 settembre 1985 n. 482, nella parte in cui - ai fini della determinazione dell'imponibile I.R.PE.F. per l'indennità premio di servizio - non prevedono la detrazione di una somma pari alla percentuale dell'indennità corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a acrico del pubblico dipendente e l aliquota complessiva del contributo previdenziale versato all'I.A.N.D.E.L. (Questione sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), e 17, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 25 marzo 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Contardi Ottavio ed altri e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 26 aprile 1988 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto da Pellegrinelli Irma contro l'Intendenza di Finanza di Bergamo, iscritta al n. 639 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988; 3) ordinanza emessa il 16 giugno 1988 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Renard Carlo e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 644 del registro ordinanze del 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione di Contardi Ottavio ed altri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 25 marzo 1988 (R.O. n. 328 del 1988), nel procedimento civile promosso da Contardi Ottavio ed altri contro l'I.N.A.D.E.L., per ottenere la indennità premio di servizio comprensiva anche dei ratei dei contributi versati dagli stessi impiegati, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile I.R.P.E.F. sia detratta una somma pari alla percentuale della indennità premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale versato all'I.N.A.D.E.L.; che, a parere del giudice remittente, sarebbero applicabili i principi affermati dalla sentenza n. 178 del 1986 di questa Corte per l'indennità di buonuscita degli statali; che nel giudizio le parti private, regolarmente costituite, hanno concluso per la fondatezza della questione; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione, non essendo essa di competenza del giudice ordinario ma delle Commissioni Tributarie; che identiche questioni sono state sollevate con ordinanza del 16 giugno 1988 (R.O. n. 639 del 1988) dalla Commissione Tributaria di primo grado di Bergamo, nel giudizio proposto da Pellegrinelli Irma contro l'Intendenza di Finanza di Bergamo, e dal Pretore di Firenze, nel procedimento civile tra Renard Carlo e l'I.N.A.D.E.L., con ordinanza del 16 giugno 1988 (R.O. n. 644 del 1988), estensiva, peraltro, della censura anche all'art. 17, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
punto 2
Considerato che i giudizi vanno riuniti per la sussistente connessione e decisi con un unico provvedimento; che la legge 13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria, nonché per la esemplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), ai commi 3- ter e 3-quater, ha regolato la materia di cui trattasi (detrazione dall'imponibile per la indennità di fine rapporto del contributo versato dall'impiegato); che, pertanto, la rilevanza della questione va riesaminata dai giudici remittenti alla stregua delle nuove norme;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i giudizi (R.O. nn. 328, 639 e 644 del 1988), ordina la restituzione degli atti rispettivamente al Pretore di Roma (R.O. n. 328 del 1988); alla Commissione Tributaria di primo grado di Bergamo (R.O. n. 639 del 1988) e al Pretore di Firenze (R.O. n. 644 del 1988). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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