Direttiva 2009/119/CE del Consiglio del 14 settembre 2009 che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi
Testo in vigore al
Art. 6 Inventario delle scorte di sicurezza — Relazione annuale
1. Ciascuno Stato membro compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da esso detenute a suo beneficio, che non costituiscono scorte specifiche. L'inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare il deposito, la raffineria o l'impianto di stoccaggio in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alle categorie di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.
2. Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una copia sintetica dell'inventario delle scorte di sicurezza di cui al paragrafo 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell'inventario all'ultimo giorno dell'anno civile precedente.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione anche una copia completa dell’inventario entro 15 giorni da una richiesta della Commissione; in tale copia i dati sensibili relativi all’ubicazione delle scorte possono essere omessi. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti e non possono riguardare dati relativi ad alcun periodo precedente il 1o gennaio 2013.
Art. 7 Organismi centrali di stoccaggio
1.
Gli Stati membri possono istituire OCS.
Nessun Stato membro può istituire più di un OCS o altro organo analogo. Uno Stato membro può istituire il proprio OCS in qualsiasi luogo all’interno della Comunità.
Laddove uno Stato membro istituisca un OCS, questo è strutturato come un organismo o un servizio senza fini di lucro che agisce nell’interesse pubblico e non è considerato un operatore economico ai sensi della presente direttiva.
2. La principale finalità dell’OCS consiste nell’acquisizione, nel mantenimento e nella vendita di scorte petrolifere ai fini della presente direttiva o al fine di conformarsi ad accordi internazionali relativi al mantenimento di scorte petrolifere. Esso è l’unico organismo o servizio al quale possono essere conferiti poteri per acquisire o vendere scorte specifiche.
3. Gli OCS o gli Stati membri possono, per un periodo specifico, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e, tranne la vendita o l’acquisizione, delle scorte specifiche, unicamente a:
a) un altro Stato membro sul territorio del quale si trovano tali scorte o all’OCS istituito da tale Stato membro. I compiti delegati non possono essere sottodelegati ad altri Stati membri o agli OCS da essi istituiti. Lo Stato membro che istituisce l’OCS, nonché ogni Stato membro nel cui territorio saranno detenute le scorte ha il diritto di subordinare la delega alla sua autorizzazione;
b) operatori economici. I compiti delegati non possono essere sottodelegati. Qualora tale delega, o ogni modifica o estensione di tale delega, interessi compiti relativi alla gestione di scorte di sicurezza e di scorte specifiche detenute in un altro Stato membro, questa deve essere autorizzata preventivamente sia dallo Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri in cui tali scorte saranno detenute.
4.
Ciascuno Stato membro che dispone di un OCS gli impone l’obbligo, ai fini dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di pubblicare:
a) in maniera continua informazioni complete, per categorie di prodotti, sui volumi delle scorte di cui esso può assicurare il mantenimento per gli operatori economici o, se opportuno, per gli OCS interessati;
b) con almeno sette mesi di anticipo, le condizioni alle quali è disposto a offrire agli operatori economici i servizi relativi al mantenimento delle scorte. Le condizioni alle quali possono essere forniti tali servizi, ivi comprese le condizioni relative alla programmazione, possono anche essere determinate dalle autorità nazionali competenti o secondo una procedura di concorrenza intesa a individuare la migliore offerta tra gli operatori o, ove opportuno, tra gli OCS interessati.
Gli OCS accettano tali deleghe a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Le remunerazioni dovute dagli operatori per i servizi dell’OCS non superano i costi totali dei servizi forniti e non possono essere richieste fino a che le scorte non siano costituite. L’OCS può subordinare l’accettazione della delega a una garanzia o altra forma di assicurazione fornita dall’operatore.
Art. 8 Operatori economici
1.
Ciascuno Stato membro assicura che a qualsiasi operatore economico cui impone obblighi di stoccaggio per ottemperare agli obblighi a norma dell’articolo 3, sia concesso il diritto di delegare tali obblighi almeno in parte e a scelta dell’operatore economico, ma unicamente:
a) all’OCS dello Stato membro per conto del quale tali scorte sono detenute;
b) a uno o più altri OCS che hanno già dato la loro disponibilità a detenere tali scorte, purché la delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato membro per conto del quale tali scorte sono detenute, che da tutti gli Stati membri nel cui territorio le scorte saranno detenute;
c) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili al di fuori del territorio dello Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute nella Comunità, purché tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato membro per conto del quale tali scorte sono detenute, che da tutti gli Stati membri nel cui territorio le scorte saranno detenute; e/o
d) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio dello Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute, purché tale delega sia stata comunicata preventivamente allo Stato membro. Gli Stati membri possono imporre limiti o condizioni a tali deleghe.
Gli obblighi delegati in conformità delle lettere c) e d) non possono essere sottodelegati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alle lettere b) e c) può avere effetto solo se autorizzata preventivamente da tutti gli Stati membri che hanno autorizzato la delega. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alla lettera d) è considerata una nuova delega.
2.
Ciascuno Stato membro può limitare i diritti di delega degli operatori economici cui impone o ha imposto obblighi di stoccaggio.
Tuttavia, qualora tali restrizioni limitino i diritti di delega di un operatore economico di quantità corrispondenti a meno del 10 % degli obblighi di stoccaggio a esso imposti, lo Stato membro assicura di aver istituito un OCS che sia tenuto ad accettare le deleghe con riferimento alla quantità necessaria a tutelare il diritto di un operatore economico a delegare almeno il 10 % degli obblighi di stoccaggio a esso imposti.
La percentuale minima di cui al presente paragrafo è aumentata dal 10 % al 30 % entro il 31 dicembre 2017.
3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può imporre a un operatore economico l’obbligo di delegare almeno parte dei suoi obblighi di stoccaggio all’OCS dello Stato membro.
4.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare gli operatori economici delle modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio loro imposti non più tardi di 200 giorni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce l’obbligo in questione. Gli operatori economici esercitano il diritto di delega degli obblighi di stoccaggio agli OCS entro 170 giorni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce l’obbligo in questione.
Qualora gli operatori economici siano informati meno di 200 giorni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce l’obbligo di stoccaggio, essi possono esercitare il diritto di delega di tale obbligo in qualsiasi momento.
Art. 9 Scorte specifiche
1.
Ciascuno Stato membro può impegnarsi a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base dei giorni di consumo, in conformità delle condizioni enunciate nel presente articolo.
Le scorte specifiche sono di proprietà dello Stato membro o dell’OCS istituito da tale Stato membro e sono mantenute sul territorio della Comunità.
2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto da una o più categorie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008:
etano,
GPL,
benzina per motori,
benzina avio,
jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4),
jet fuel del tipo cherosene,
altro cherosene,
gasolio (olio combustibile distillato),
olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),
acqua ragia minerale e benzine speciali,
lubrificanti,
bitume,
cere paraffiniche,
coke di petrolio.
3.
I prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche sono identificati da ciascuno Stato membro sulla base delle categorie elencate al paragrafo 2. Gli Stati membri assicurano che, per l’anno di riferimento, determinato in conformità delle norme previste all’articolo 3 e relative ai prodotti inclusi nelle categorie utilizzate, l’equivalente in petrolio greggio di quantità consumate nello Stato membro rappresenti almeno il 75 % del consumo interno, calcolato secondo il metodo di cui all’allegato II.
Per ciascuna delle categorie scelte dallo Stato membro, le scorte specifiche che quest’ultimo si impegna a mantenere corrispondono a un numero determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato sulla base del loro equivalente in petrolio greggio e nel corso dell’anno di riferimento, determinato in conformità delle norme previste all’articolo 3.
Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al primo e secondo comma sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.
4.
Ciascuno Stato membro che ha deciso di mantenere scorte specifiche trasmette alla Commissione un avviso, che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in cui sono indicati il livello di tali scorte che si impegna a mantenere e la durata di tale impegno, non inferiore a un anno. Il livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le categorie di scorte specifiche usate dallo Stato membro.
Lo Stato membro assicura che tali scorte siano detenute per l’intera durata del periodo notificato, fatto salvo il diritto dello Stato membro a riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di sostituzione delle singole scorte.
L’elenco delle categorie usate da uno Stato membro resta in vigore per almeno un anno e può essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del mese civile.
5.
Ciascuno Stato membro che non si è impegnato per l’intera durata di un determinato anno civile a mantenere almeno trenta giorni di scorte specifiche assicura che almeno un terzo del suo obbligo di stoccaggio sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in conformità dei paragrafi 2 e 3.
Uno Stato membro per il quale sono detenute scorte specifiche inferiori a trenta giorni redige una relazione annuale in cui sono analizzate le misure adottate dalle autorità nazionali per garantire e verificare la disponibilità e l’accessibilità fisica delle sue scorte di sicurezza di cui all’articolo 5 e documenta nella stessa relazione le disposizioni fissate per consentire allo Stato membro di controllare l’uso di queste scorte in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro la fine del primo mese dell’anno civile cui fa riferimento.
Art. 10 Gestione delle scorte specifiche
1.
Ciascuno Stato membro compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul suo territorio. Tale inventario riporta in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le scorte in questione.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione anche una copia dell’inventario entro 15 giorni da una richiesta della Commissione. In tale copia i dati sensibili relativi all’ubicazione delle scorte possono essere omessi. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.
2. Qualora le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte di petrolio, gli Stati membri o i loro OCS adottano le disposizioni necessarie a impedire ogni spostamento di questi prodotti miscelati, a concorrenza della parte di scorte specifiche che contengono, senza una preventiva autorizzazione scritta del proprietario delle scorte specifiche e delle autorità dello Stato membro nel cui territorio si trovano le scorte, ovvero dell’OCS istituito dallo Stato membro stesso.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire un’immunità incondizionata contro misure di esecuzione a tutte le scorte specifiche mantenute o trasportate sul loro territorio, che si tratti delle loro scorte o di scorte di altri Stati membri.
Art. 11 Effetti delle deleghe
Le deleghe di cui agli articoli 7 e 8 non modificano in alcun modo gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della presente direttiva.
Art. 12 Rilevazioni statistiche relative alle scorte di cui all’articolo 3
1. Per quanto concerne il livello delle scorte da detenere ai sensi dell’articolo 3, ciascuno Stato membro compila e trasmette alla Commissione rilevazioni statistiche in conformità delle norme previste all’allegato IV.
2. Le norme relative alla compilazione delle rilevazioni di cui al paragrafo 1, la portata, il contenuto e la periodicità, oltre che i termini di trasmissione delle stesse, possono essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Le norme relative alla comunicazione delle rilevazioni alla Commissione possono parimenti essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri non possono includere nelle loro rilevazioni statistiche sulle scorte di sicurezza i quantitativi di petrolio greggio o di prodotti petroliferi oggetto di misure di sequestro o di esecuzione. Lo stesso si applica a tutte le scorte di proprietà delle imprese in situazione di fallimento o concordato.
Art. 13 Rilevazioni statistiche relative alle scorte specifiche
1. Ciascuno Stato membro compila e trasmette alla Commissione, per ciascuna categoria di prodotti, una rilevazione statistica delle scorte specifiche esistenti l’ultimo giorno di ciascun mese civile, precisando i quantitativi e il numero di giorni di consumo medio rappresentati da tali scorte nell’anno civile di riferimento. Se una parte delle scorte specifiche è detenuta al di fuori del territorio di uno Stato membro, esso indica in maniera dettagliata le scorte detenute in, o tramite, i diversi Stati membri e OCS interessati. Esso indica inoltre in maniera dettagliata se tali scorte gli appartengono integralmente o se invece sono di proprietà, in tutto o in parte, del suo OCS.
2. Inoltre, ciascuno Stato membro interessato compila e trasmette alla Commissione una rilevazione delle scorte specifiche di proprietà di altri Stati membri o OCS che si trovano sul suo territorio, esistenti l’ultimo giorno di ciascun mese civile, per ciascuna categoria di prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 4. Su tale rilevazione lo Stato membro indica inoltre in ciascun caso lo Stato membro o l’OCS interessato, nonché i pertinenti quantitativi.
3. La comunicazione delle rilevazioni statistiche di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata nel mese civile successivo a quello cui le rilevazioni si riferiscono.
4. Copie delle rilevazioni statistiche sono inoltre comunicate immediatamente su richiesta della Commissione. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.
5. La portata, il contenuto e la periodicità delle rilevazioni statistiche, come pure i termini di comunicazione delle stesse, possono essere modificati in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Le norme relative alla comunicazione delle rilevazioni alla Commissione possono essere parimenti modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Art. 14 Rilevazioni relative alle scorte commerciali
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione una rilevazione statistica mensile relativa ai livelli delle scorte commerciali detenuti sul loro territorio nazionale. In tale contesto, essi assicurano la protezione dei dati sensibili ed evitano di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.
2. Sulla base delle rilevazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica mensile relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati.
3. Le norme relative alla comunicazione e alla pubblicazione delle rilevazioni statistiche, nonché alla loro periodicità, possono essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Art. 15 Elaborazione dei dati
La Commissione è responsabile dello sviluppo, dell’insediamento, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dagli Stati membri o raccolte dalla Commissione a norma della presente direttiva, nonché dei dati relativi alle scorte petrolifere raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008, necessari per elaborare le rilevazioni previste dalla presente direttiva.
Art. 16 Biocarburanti e additivi
1. Si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio in applicazione degli articoli 3 e 9, unicamente qualora siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati.
2. Nel calcolo dei livelli delle scorte effettivamente mantenuti si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi qualora:
a) siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati; oppure
b) siano stoccati nel territorio dello Stato membro interessato, purché lo Stato membro abbia adottato norme atte a garantire che siano miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nella presente direttiva e che siano utilizzati nei trasporti.
3. Le norme per tenere conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio e del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Art. 17 Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi
1. È istituito un gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi (il «gruppo di coordinamento»). Il gruppo di coordinamento costituisce un gruppo consultivo che contribuisce alla realizzazione di valutazioni della situazione esistente nella Comunità in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi e contribuisce al coordinamento e all’applicazione di misure in questo ambito.
2. Il gruppo di coordinamento è composto di rappresentanti degli Stati membri. Esso è presieduto dalla Commissione. Su invito della Commissione possono partecipare ai lavori del gruppo di coordinamento soggetti rappresentativi del settore interessato.
Art. 18 Controllo dello stato di preparazione alle situazioni d’emergenza e dello stoccaggio
1. La Commissione può, in coordinamento con gli Stati membri, procedere a controlli per verificare lo stato di preparazione alle situazioni d’emergenza e, ove lo ritenga appropriato, il relativo stoccaggio. Nel preparare tali controlli la Commissione tiene conto degli sforzi intrapresi da altre istituzioni e organizzazioni internazionali e consulta il gruppo di coordinamento.
2. Il gruppo di coordinamento può accettare la partecipazione ai controlli di agenti e rappresentanti autorizzati di altri Stati membri. Funzionari nazionali designati dallo Stato membro sottoposto a controllo possono accompagnare le persone che effettuano il controllo. Entro una settimana dall’annuncio del controllo di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro interessato che non ha fornito alla Commissione i dati sensibili sull’ubicazione delle scorte ai sensi degli articoli 6 e 9 mette a disposizione delle persone impiegate o incaricate dalla Commissione queste informazioni.
3. Gli Stati membri si assicurano che le loro autorità e i responsabili del mantenimento e della gestione delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche acconsentano alle ispezioni e assistano nei controlli le persone autorizzate dalla Commissione a effettuare tali controlli. Gli Stati membri si assicurano in particolare che a queste persone sia concesso il diritto di consultare tutti i documenti e registri relativi alle scorte e il diritto di accedere a tutti i luoghi in cui sono detenute le scorte e alla relativa documentazione.
4. L’esito dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo è comunicato allo Stato membro controllato e può essere trasmesso al gruppo di coordinamento.
5. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che i funzionari, gli agenti e le altre persone che lavorano sotto la supervisione della Commissione, come pure i membri del gruppo di coordinamento, non divulghino le informazioni raccolte o scambiate a norma del presente articolo e che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, come l’identità dei proprietari delle scorte.
6. Gli obiettivi dei controlli di cui al paragrafo 1 non contemplano il trattamento di dati personali. I dati personali trovati o divulgati nel corso di tali controlli non possono essere raccolti né presi in considerazione e, in caso di raccolta accidentale, sono immediatamente distrutti.
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la conservazione di tutti i dati, registrazioni, rilevazioni e documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche per una durata di almeno cinque anni.
Art. 19 Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali
La presente direttiva non pregiudica e non lede in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali garantito dalle disposizioni del diritto comunitario e nazionale e, in particolare, non modifica gli obblighi degli Stati membri relativi al trattamento dei dati personali, quali imposti dalla direttiva 95/46/CE, né gli obblighi che incombono alle istituzioni e organismi comunitari in virtù del regolamento (CE) n. 45/2001, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di questi ultimi nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 20 Procedure di emergenza
1. Gli Stati membri provvedono a dotarsi delle procedure e ad adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti possano rilasciare velocemente, con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche in caso di interruzione grave dell’approvvigionamento, nonché per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori.
2. Gli Stati membri dispongono in qualsiasi momento di piani di intervento da attuare in caso di interruzione grave dell’approvvigionamento e provvedono a definire le misure organizzative atte a garantire l’attuazione dei piani in questione. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai loro piani di intervento e alle relative disposizioni di natura organizzativa.
3. Quando una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte riguarda uno o più Stati membri:
a) gli Stati membri interessati possono usare le loro scorte di sicurezza e le loro scorte specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono loro in virtù di tale decisione. In questo caso, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in modo che possa convocare il gruppo di coordinamento o consultare i membri di tale gruppo per via elettronica, allo scopo in particolare di valutare gli effetti di tale rilascio;
b) la Commissione dovrebbe raccomandare agli Stati membri di rilasciare tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche o di adottare le misure di effetto equivalente ritenute appropriate. La Commissione può agire soltanto previa consultazione del gruppo di coordinamento.
4.
In mancanza di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte, ma qualora la Comunità o uno Stato membro incontrino difficoltà di approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi, la Commissione informa l’AIE, ove applicabile, e collabora con esso, come opportuno, e provvede a consultare quanto prima possibile il gruppo di coordinamento, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Quando uno Stato membro chiede la consultazione del gruppo di coordinamento, essa è organizzata entro quattro giorni al massimo dalla richiesta, a meno che lo Stato membro non accetti un termine più lungo. In base ai risultati dell’esame della situazione effettuato dal gruppo di coordinamento la Commissione stabilisce se vi sia un’interruzione grave dell’approvvigionamento.
Se si constata un’interruzione grave dell’approvvigionamento, la Commissione autorizza il rilascio di tutte o parte delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche proposte a tal fine dagli Stati membri interessati.
5. Gli Stati membri possono rilasciare le scorte di sicurezza e le scorte specifiche a un livello inferiore a quello obbligatorio stabilito dalla presente direttiva nei volumi immediatamente necessari per una risposta iniziale in casi di particolare urgenza o per affrontare crisi locali. Se procedono in tal senso, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione del volume rilasciato. La Commissione trasmette tale informazione ai membri del gruppo di coordinamento.
6. In caso di applicazione dei paragrafi 3, 4 o 5, gli Stati membri sono autorizzati a detenere temporaneamente scorte a livelli inferiori a quelli stabiliti dalla presente direttiva. In tal caso la Commissione, in base ai risultati della consultazione del gruppo di coordinamento e, ove applicabile, in coordinamento con l’AIE e tenendo conto in particolare della situazione dei mercati internazionali del petrolio e dei prodotti petroliferi, stabilisce un termine ragionevole entro il quale gli Stati membri devono ricostituire le loro scorte in modo da raggiungere nuovamente i livelli minimi obbligatori.
7. Le decisioni adottate dalla Commissione in virtù del presente articolo non pregiudicano eventuali altri obblighi internazionali degli Stati membri interessati.
Art. 21 Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2012 nonché, quanto prima possibile, le relative modifiche.
Art. 22 Riesame
Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione procede a un riesame del funzionamento e dell’attuazione della presente direttiva.
Art. 23 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Art. 24 Abrogazione
Le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE sono abrogate con effetto al 31 dicembre 2012.
I riferimenti alle direttive abrogate e alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Art. 25 Recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2012.
In deroga al primo comma, gli Stati membri che non aderiscono all’AIE entro il 31 dicembre 2012 e che coprono il loro consumo interno di prodotti petroliferi interamente con le importazioni, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 31 dicembre 2014. Fino a che non hanno messo in vigore dette misure, tali Stati membri mantengono le scorte di petrolio corrispondenti a 81 giorni di importazioni giornaliere medie nette.
Quando gli Stati membri adottano misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 26 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.