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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 100 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-14, depositata il 1988-01-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:100
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10279

  • Lavoro (collocamento e mobilità della mano d'opera)
  • Assunzioni obbligatorie
  • Personale invalido
  • Obbligo di assunzione per l'imprenditore
  • Esonero
  • Condizioni
  • Assunzione sostitutiva di orfani e vedove
  • Inosservanza
  • Decadenza dal beneficio
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • L. 2 aprile 1968, n. 482, art. 13.
  • Cost., artt. 4, 27, 35 e 41.
Leggi la massima
In materia di provvedimenti di avviamento al lavoro deve essere riconosciuta la competenza del giudice ordinario, in quanto la materia stessa è connessa ad interessi preminentemente individuali, con natura e consistenza di diritti soggettivi. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto sollevata dal giudice amministrativo, dell'art. 13, L. 2 aprile 1968, n. 482, denunziato - per violazione degli artt. 4, 27, 35 e 41 Cost. - nella parte in cui prevede che l'imprenditore decada dal beneficio dell'esonero dall'assunzione di personale invalido, qualora non assuma in sostituzione di esso, il corrispondente numero di orfani e vedove). - Cfr. S.n. 346/1987.

Norme impugnate

  • art. 13 legge 2 aprile 1968, n. 482

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1980 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983; Visti l'atto di costituzione della S.p.A. Texas Instruments Semiconduttori Italia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio, con ordinanza in data 2 giugno 1980, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nella parte in cui, prevedendo la decadenza dell'imprenditore dal beneficio dell'esonero dall'assunzione di personale invalido (concesso in considerazione della speciale natura dell'attività aziendale) qualora non assuma in sostituzione di questo il corrispondente numero di orfani e vedove, contrasta con gli artt. 4, 27, 35 e 41 Cost. in quanto viola, da un lato, il diritto degli invalidi, obbligatoriamente avviati (dopo la suddetta decadenza) presso un'azienda che svolga attività incompatibili con le loro menomazioni, di vedersi assicurato un posto di lavoro confacente alle loro attitudini; e dall'altro lato, il diritto degli imprenditori alla libera organizzazione dell'attività aziendale; che, alla stregua dei principi posti da questa Corte con la sent. n. 346 del 1987, la questione, essendo stata sollevata dal giudice amministrativo, va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, deve essere riconosciuta la competenza del giudice ordinario in materia di provvedimenti di avviamento al lavoro, essendo questa connessa ad interessi preminentemente individuali, con natura e consistenza di diritti soggettivi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968 n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 4, 27, 35 e 41 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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