Sez. 5, Sentenza n. 505 del 13/03/1970 Ud. (dep. 27/07/1970) Rv. 115053 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - E QUELLO DELL'EMISSIONE DEL TITOLO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - E QUELLO DELL'EMISSIONE DEL TITOLO.*
Il reato di emissione di assegno a vuoto, anche nel caso di successivo riempimento da parte di terzi, si consuma con l'emissione del titolo, poiche in tale momento si verifica quel pericolo per l'affidamento dei terzi e per la sicurezza del credito che costituisce il motivo della incriminazione. (Conf 112141, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)