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Regolamento (CE) N. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Testo in vigore al

Sezione II. Premi per animali

Art. 57 Base di calcolo

1. Qualora sia applicabile un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di aiuto è limitato al massimale fissato per l'agricoltore in questione.

2. In nessun caso viene concesso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto.

3.

Fatti salvi gli articoli 59 e 60, qualora il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto superi il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati.

Tuttavia, se l'agricoltore non ha potuto adempiere all'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 72, egli continua a godere del diritto all'aiuto per il numero di animali che risultavano ammissibili nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

4.

Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

  1. a) un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale chiaramente e individualmente da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

  2. b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

L'articolo 19 si applica in relazione alle iscrizioni e notificazioni richieste nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

Art. 58 Sostituzioni

1. I bovini presenti nell'azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto. Tuttavia, le vacche nutrici o le giovenche, oggetto di una domanda di aiuto ai sensi dell’articolo 125 o dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono essere sostituite nel corso del periodo di detenzione entro i limiti previsti dai suddetti articoli senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell’aiuto richiesto.

2.

Le sostituzioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro il termine di 20 giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di sette giorni dopo la sostituzione.

Tuttavia, ove uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, esso può disporre che le notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini relativamente a un animale che non si trova più nell’azienda e a un altro animale arrivato nell’azienda entro i termini di cui al primo comma sostituiscano le informazioni da trasmettere alle autorità competenti.

3. Se l'agricoltore presenta domanda di aiuto sia per le pecore che per le capre, e se non vi sono differenze nel livello di aiuto versato, una pecora può essere sostituita da una capra e viceversa. Le pecore e le capre per le quali viene presentata domanda di aiuto conformemente all'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere sostituite durante il periodo di detenzione entro i limiti previsti da tale articolo senza perdita del diritto al pagamento dell'aiuto oggetto della domanda.

4. Le sostituzioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate entro il termine di 10 giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di cinque giorni lavorativi dopo la sostituzione.

Art. 59 Riduzioni ed esclusioni con riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto

1. Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini, l'importo totale dell'aiuto a cui l’agricoltore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se le irregolarità riguardano non più di tre animali.

2.

Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore ha diritto a titolo dei regimi di cui al paragrafo 1 per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto:

  1. a) della percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è inferiore o uguale al 10 %, o

  2. b) di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 20 %.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 20 %, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, a titolo dei regimi citati, non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.

Inoltre, se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, l’agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità dell'articolo 57, paragrafo 3. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

3. Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero dei bovini oggetto di domanda, nel quadro di tutti i regimi di aiuti per i bovini nel corso del periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità, è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.

4.

Qualora le differenze fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 57, paragrafo 3, risultino da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, nel quadro del regime o dei regimi di aiuto per i bovini in questione non è concesso per il periodo di erogazione del premio considerato.

Inoltre, quando la differenza accertata in conformità del paragrafo 3 è superiore al 20 %, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità dell'articolo 57, paragrafo 3. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

Art. 60 Riduzioni ed esclusioni con riguardo agli ovini e ai caprini oggetto di una domanda di aiuto

1. Qualora, per quanto riguarda le domande di aiuto nell'ambito del regime per gli ovini e i caprini, venga riscontrata una differenza ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, è applicabile, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 4, a partire dal primo animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

2. Qualora si constati che un produttore ovino che commercializza latte di pecora e prodotti derivati abbia omesso di dichiarare tale attività nella sua domanda di premio, l'importo dell'aiuto cui ha diritto è ridotto a quello corrispondente al premio erogabile ai produttori ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti derivati dopo deduzione della differenza tra tale premio e l'intero importo del premio per pecora.

3. Qualora, per quanto riguarda le domande di premio supplementare, si constati che meno del 50 % della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli è situata nelle zone di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il premio supplementare non è erogato e il premio per pecora e per capra è ridotto di un importo equivalente al 50 % del premio supplementare.

4. Qualora si constati che la percentuale della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli, situata nelle zone di cui all’allegato X del regolamento (CE) n. 1973/2004, è inferiore al 50 %, il premio per capra non viene erogato.

5. Qualora si constati che l’agricoltore che pratica la transumanza e che presenta una domanda di premio supplementare non abbia pascolato il 90 % dei suoi animali per almeno 90 giorni in una delle zone di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/2003, il premio supplementare non viene erogato e il premio per pecora o per capra è ridotto di un importo equivalente al 50 % del premio supplementare.

6.

Qualora si constati che l'irregolarità di cui ai paragrafi 2, 3, 4 o 5 è dovuta a inadempienza intenzionale, l'importo totale dell'aiuto di cui ai suddetti paragrafi non viene erogato.

In questo caso, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all’importo di cui trattasi. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.

7. Per gli agricoltori che detengono sia pecore che capre e che hanno diritto allo stesso livello di premio, qualora la verifica in loco riveli una differenza nella composizione del gregge in termini di numero di animali per specie, gli animali sono considerati appartenenti allo stesso gruppo.

Art. 61 Circostanze naturali

Le riduzioni e le esclusioni di cui agli articoli 59 e 60 non si applicano nel caso in cui, per motivi dovuti all'impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, l’agricoltore non possa assolvere l’impegno di detenere gli animali oggetto di una domanda di aiuto durante l'intero periodo di detenzione, purché l’agricoltore stesso ne abbia informato per iscritto la competente autorità entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Fatte salve le circostanze specifiche da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere, in particolare, le seguenti circostanze naturali della vita della mandria o del gregge:

  1. a) decesso di un animale in seguito a malattia;

  2. b) decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità dell’agricoltore.

Art. 62 Dichiarazioni o certificati falsi rilasciati dai macelli

Per quanto riguarda le dichiarazioni o i certificati rilasciati dai macelli per il pagamento del premio alla macellazione di cui all’articolo 121 del regolamento (CE) n. 1973/2004, ove si accerti che un macello ha rilasciato un certificato falso o una falsa dichiarazione, per negligenza grave ovvero deliberatamente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni nazionali. Se tali irregolarità sono constatate una seconda volta, il macello in questione viene privato del diritto di stilare dichiarazioni o rilasciare certificati ai fini del pagamento di un premio per un periodo minimo di un anno.

Art. 63 Accertamenti relativi ai pagamenti supplementari

Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità, di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri prevedono riduzioni ed esclusioni equivalenti, nella sostanza, a quelle previste dal presente titolo. Nel caso in cui siano concessi pagamenti per superficie o per animali, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della presente parte.

Sezione III. Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

Art. 64 Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

Per quanto riguarda gli accertamenti in relazione a domande di aiuto aventi ad oggetto il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari, gli articoli 50, 51, paragrafo 1 e 53 si applicano sostituendo «superficie» con «quantitativo di riferimento individuale» e «superficie determinata» con «quantitativo di riferimento individuale determinato».

Qualora, nel caso di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1973/2004, la persona interessata non riprenda la produzione entro il termine fissato per la presentazione della domanda, il quantitativo di riferimento individuale determinato è considerato pari a zero. In tal caso, la domanda di aiuto della persona interessata per l’anno in questione è respinta. Un importo pari a quello della domanda respinta è detratto dai pagamenti di aiuti relativi ad uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dell'anno civile successivo all’anno dell'accertamento.

Capo II. Accertamenti relativi alla condizionalità

Art. 65 Principi generali e definizioni

1. Ai fini del presente capitolo, si applicano le disposizioni dell’articolo 41.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le azioni o le omissioni sono direttamente imputabili al singolo agricoltore che ha commesso l’infrazione e che, al momento dell’accertamento della stessa, era responsabile dell’azienda, della superficie, dell’unità di produzione o dell’animale in questione. Qualora l’azienda, la superficie, l’unità di produzione o l’animale in questione siano stati trasferiti a un agricoltore successivamente all’infrazione, tale agricoltore viene ritenuto egualmente responsabile se prosegue l’infrazione nei casi in cui avrebbe potuto individuarla e porvi termine.

3. Qualora più di un organismo pagatore intervenga nella gestione dei diversi regimi di pagamento diretto, quali definiti all’articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire un’applicazione adeguata delle disposizioni del presente capitolo, e in particolare per assicurare che un unico tasso di riduzione sia applicato alla globalità dei pagamenti diretti per cui l’agricoltore ha presentato domanda.

4. Le infrazioni sono considerate «determinate» se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità del presente regolamento o dopo essere state segnalate alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo.

Art. 66 Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza

1.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, qualora un’infrazione sia dovuta alla negligenza dell’agricoltore, viene applicata una riduzione all’importo complessivo dei pagamenti diretti, quali definiti all’articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore in questione in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell’importo complessivo in questione.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), l'organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1 % o di aumentarla al 5 % dell’importo complessivo in questione o, nei casi di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione.

2. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi atti o norme dello stesso campo di condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione conformemente al paragrafo 1, detti casi sono considerati come un unico caso di infrazione.

3.

Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi ambiti di condizionalità, la procedura di fissazione della riduzione quale definita al paragrafo 1 è applicata individualmente a ogni caso di infrazione.

Tuttavia l’infrazione di una norma che costituisce nel contempo un requisito è considerata come un’unica infrazione.

Le percentuali delle riduzioni risultanti vengono addizionate. La riduzione massima non deve tuttavia superare il 5 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1.

4.

Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all’articolo 67, qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la percentuale fissata in conformità del paragrafo 1 per il primo caso di infrazione deve, per quanto riguarda la ripetizione dell’infrazione, essere moltiplicata per tre. A tal fine, qualora tale percentuale sia stata fissata in conformità del paragrafo 2, l’organismo pagatore deve determinare la percentuale che sarebbe stata applicata al caso di infrazione ripetuta al requisito o alla norma in questione.

In caso di ulteriori ripetizioni dell’infrazione, il risultato della riduzione fissata nei casi precedenti di infrazione ripetuta deve essere moltiplicato ogni volta per tre. La riduzione massima non deve in ogni caso superare il 15 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1.

Una volta raggiunta la percentuale massima del 15 %, l’organismo pagatore informa l’agricoltore; in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, si considera che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’articolo 67. Qualora venga accertato in seguito un ulteriore caso di infrazione, la percentuale della riduzione da applicare viene fissata moltiplicando per tre il risultato della precedente moltiplicazione ottenuto, se del caso, prima dell’applicazione del limite del 15 % stabilito nell’ultima frase del secondo comma.

5. Qualora si accerti un’infrazione ripetuta combinata a un’altra infrazione o a un’altra infrazione ripetuta, le percentuali delle riduzioni risultanti vengono addizionate. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, terzo comma, la riduzione massima non deve in ogni caso superare il 15 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1.

Art. 67 Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazioni intenzionali

1.

Fatto salvo l’articolo 71, qualora l’infrazione determinata sia stata commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare all’importo complessivo di cui all’articolo 66, paragrafo 1, primo comma, deve essere, di norma, pari al 20 % di tale importo.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), l'organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15 % o, se del caso, di aumentarla fino al 100 % dell’importo complessivo in questione.

2.

Qualora l’infrazione intenzionale si riferisca a un particolare regime di aiuto, l’agricoltore viene escluso da tale regime per l’anno civile in questione.

In casi estremi per portata, gravità o recidività, o qualora siano state accertate infrazioni intenzionali ripetute, l’agricoltore è inoltre escluso dal regime di aiuto in questione anche nell’anno civile successivo.

Capo III. Disposizioni comuni

Art. 68 Eccezioni all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni

1. Le riduzioni ed esclusioni di cui al capitolo I non si applicano quando l'agricoltore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare che è esente da colpe.

2.

Le riduzioni e le esclusioni di cui al capitolo I non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l’agricoltore abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l’agricoltore non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Una volta fornite dall’agricoltore, le informazioni di cui al comma precedente hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

Art. 69 Modifiche e integrazioni della banca dati informatizzata dei bovini

Per quanto riguarda i bovini che formano oggetto di domande di aiuto, l'articolo 68 si applica, a decorrere dalla presentazione della domanda, agli errori e alle omissioni concernenti dati immessi nella banca dati informatizzata dei bovini.

Per quanto riguarda i bovini non oggetto di una domanda di aiuto, le stesse disposizioni valgono in relazione alle riduzioni e alle esclusioni da applicarsi conformemente al capitolo II del presente titolo.

Titolo V. Disposizioni generali

Art. 70 Pagamenti minimi

Gli Stati membri possono decidere di non concedere alcun aiuto in caso di domande di aiuto per importi inferiori a 100 euro.

Art. 71 Cumulo di riduzioni

1.

Qualora un’infrazione si configuri anche come irregolarità, alla quale si applicano di conseguenza le riduzioni o le esclusioni conformemente al capitolo I e al capitolo II del titolo IV:

  1. a) le riduzioni o esclusioni ai sensi del capitolo I del titolo IV si applicano in relazione ai regimi di aiuto in questione;

  2. b) le riduzioni e le esclusioni ai sensi del capitolo II del titolo IV si applicano all’importo totale dei pagamenti da erogare nel quadro del regime di pagamento unico e a tutti i regimi di aiuto che non sono soggetti alle riduzioni o alle esclusioni di cui alla lettera a).

Le riduzioni o le esclusioni di cui al primo comma si applicano secondo la procedura prevista all’articolo 71 bis, paragrafo 2.

2. Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio103, le riduzioni ed esclusioni di cui al presente regolamento non ostano all’irrogazione di ulteriori sanzioni in forza di altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

Art. 71 bis Applicazione delle riduzioni

1. Gli Stati membri calcolano l’importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto eventualmente del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi ammissibili ai premi.

2. Per ciascun regime di sostegno, le riduzioni o le esclusioni dovute a irregolarità, ritardo nella presentazione delle domande, omessa dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienze alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell’ordine seguente:

  1. a) alle irregolarità si applicano le riduzioni o esclusioni di cui al capitolo I del titolo IV o, se del caso, quelle previste all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1973/2004;

  2. b) l’importo risultante dall’applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate oltre i termini a norma degli articoli 21 e 21 bis del presente regolamento;

  3. c) l’importo risultante dall’applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per omessa dichiarazione di parcelle agricole a norma dell’articolo 14, paragrafo 1 bis, del presente regolamento;

  4. d) per i regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 che sono soggetti ad un massimale ai sensi degli articoli 64, paragrafo 2, 70, paragrafo 2, 71, paragrafo 2, 110 septdecies, paragrafo 1, 143 ter, paragrafo 7, 143 ter bis, paragrafo 2, e 143 ter quater dello stesso regolamento, lo Stato membro addiziona gli importi risultanti dall’applicazione delle lettere a), b) e c). Per ciascuno dei suddetti regimi di sostegno, viene calcolato un coefficiente dividendo l’importo del massimale corrispondente per la somma degli importi di cui al primo comma. Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1. Per calcolare il pagamento da corrispondere al singolo agricoltore nell’ambito di un regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l’importo risultante dall’applicazione delle lettere a), b) e c) per il coefficiente di cui al secondo comma;

  5. e) all’importo del pagamento risultante dall’applicazione delle lettere a), b), c) e d) si applicano le riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e, se del caso, a norma del regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione104, nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

  6. f) l’importo risultante dall’applicazione della lettera e) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al capitolo II del titolo IV del presente regolamento.

Art. 72 Forza maggiore e circostanze eccezionali

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere notificati a quest’ultima per iscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi.

Art. 73 Recupero di importi indebitamente erogati

1. In caso di pagamento indebito, l’agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3.

2. Gli Stati membri possono decidere che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite detrazione del corrispondente importo da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti versati all'agricoltore dopo la data della decisione di recupero nell’ambito dei regimi di aiuti di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento. Tuttavia, l’agricoltore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

3.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all’agricoltore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti.

Il tasso d'interesse applicabile è calcolato applicando le disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito.

4.

L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente medesima o di un'altra autorità e se l'errore non era normalmente rilevabile dall’agricoltore.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data di pagamento.

5.

L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede.

6. Gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'articolo 21 e del titolo IV sono, in tutti i casi, soggetti a un periodo di prescrizione di quattro anni.

7. I paragrafi 4 e 5 non si applicano agli anticipi.

8.

Gli Stati membri possono decidere di non esigere la restituzione di importi inferiori o uguali a 100 euro, al netto degli interessi, per agricoltore e per periodo di erogazione del premio, sempreché l'ordinamento nazionale preveda una simile eventualità in casi analoghi.

Qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, gli Stati membri possono decidere, alle stesse condizioni, di non recuperare gli interessi di importo pari o inferiore a 50 euro.

Art. 73 bis Recupero di diritti indebitamente concessi

1.

Qualora, a seguito dell’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004, si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente, l’agricoltore interessato cede i diritti indebitamente assegnati alla riserva nazionale di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Se nel frattempo l’agricoltore ha trasferito i diritti all’aiuto ad altri agricoltori, l’obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora l’agricoltore destinatario dell’assegnazione iniziale non disponga di un numero sufficiente di diritti.

I diritti all’aiuto indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall’inizio.

2.

Qualora, a seguito dell’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004, si riscontri che il valore dei diritti assegnati è stato fissato ad un livello eccessivamente elevato, tale valore deve essere rettificato di conseguenza. Tale rettifica si applica anche ai diritti all’aiuto nel frattempo trasferiti ad altri agricoltori. Il valore della riduzione è assegnato alla riserva nazionale di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

I diritti all’aiuto si considerano assegnati fin dall’inizio al valore risultante dall’applicazione della rettifica.

2 bis. Se, ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, si riscontra che il numero di diritti concessi ad un agricoltore a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 è inesatto e se tale concessione indebita non incide sul valore totale dei diritti ricevuti dall’agricoltore, lo Stato membro ricalcola i diritti al pagamento e, se del caso, corregge il tipo di titoli concessi all’agricoltore. Tuttavia, questa disposizione non si applica se gli errori avrebbero potuto essere ragionevolmente scoperti dagli agricoltori.

2 ter. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare i diritti indebitamente assegnati qualora il totale dell’importo indebitamente concesso all’agricoltore sia pari o inferiore a 50 EUR. Inoltre, qualora il valore totale di cui al paragrafo 2 bis sia pari o inferiore a 50 EUR, gli Stati membri possono decidere di non procedere a un nuovo calcolo.

3. Ove un agricoltore abbia trasferito diritti all’aiuto senza rispettare il disposto dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si considera che il trasferimento non abbia avuto luogo.

4. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità dell’articolo 73.

Art. 74 Cessione di aziende

1. Ai fini del presente articolo, si intende per:

  1. a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;

  2. b) «cedente»: l’agricoltore la cui azienda è ceduta a un altro agricoltore;

  3. c) «cessionario»: l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda.

2. Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità a un altro agricoltore, dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso, nessun aiuto è erogato al cedente in relazione all'azienda ceduta.

3. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

  1. a) entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa la competente autorità dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto;

  2. b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;

  3. c) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto per quanto riguarda l'azienda ceduta.

4. Dopo che il cessionario ha notificato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto conformemente al paragrafo 3, lettera a):

  1. a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;

  2. b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie;

  3. c) l'azienda oggetto di cessione è considerata, se del caso, come un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione del premio in questione.

5. Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore a un altro agricoltore dopo l'avvio di tali operazioni ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). In tal caso si applica il paragrafo 4, lettera b).

6. Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l'aiuto al cedente. In tal caso:

  1. a) nessun aiuto è versato al cessionario,

  2. b) gli Stati membri applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

7. Qualora un’azienda sia ceduta integralmente da un agricoltore a un altro agricoltore nel periodo di cui all’articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il cessionario può utilizzare le parcelle in questione per presentare una domanda di pagamento nel quadro del regime di pagamento unico.

Art. 75 Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento. A tale proposito, qualora il presente regolamento non preveda riduzioni ed esclusioni adeguate, gli Stati membri possono istituire adeguate sanzioni nazionali applicabili ai produttori o ad altri operatori, quali i macelli o le associazioni che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto, al fine di garantire l'osservanza dei requisiti in materia di controllo, come il registro del patrimonio zootecnico dell'azienda o il rispetto degli obblighi di notifica.

2. Gli Stati membri collaborano per garantire controlli efficaci ed effettuare le verifiche sull’autenticità dei documenti trasmessi e/o l'esattezza dei dati scambiati.