Sez. 3, Sentenza n. 1087 del 16/05/1962 (Rv. 251808 - 01)
LOCAZIONE - MOLESTIE - DA PARTE DI TERZI - ACCOMPAGNATE DALL'OCCUPAZIONE DELLA COSA E DALLA PRETESA DI UN TITOLARE DI ALTRO RAPPORTO LOCATIVO - AZIONE DEL CONDUTTORE CONTRO IL TERZO - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DEL LOCATORE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - PRETESA DI UN DIRITTO REALE - NECESSARIA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DEL LOCATORE - MANCATA CONSEGNA DELLA COSA LOCATA - DERIVANTE DALL'OCCUPAZIONE DI TERZI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL LOCATORE.*
LOCAZIONE - MOLESTIE - DA PARTE DI TERZI - ACCOMPAGNATE DALL'OCCUPAZIONE DELLA COSA E DALLA PRETESA DI UN TITOLARE DI ALTRO RAPPORTO LOCATIVO - AZIONE DEL CONDUTTORE CONTRO IL TERZO - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DEL LOCATORE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - PRETESA DI UN DIRITTO REALE - NECESSARIA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DEL LOCATORE - MANCATA CONSEGNA DELLA COSA LOCATA - DERIVANTE DALL'OCCUPAZIONE DI TERZI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL LOCATORE.*
A norma del secondo comma dell'art 1585 cod civ, al conduttore, o al concessionario che, per assegnazione deliberata dalla pubblica amministrazione, venga a trovarsi in una situazione analoga a quella del conduttore, spetta di agire direttamente contro il terzo che gli arrechi molestia, e cio anche se la turbativa si concreti nell'occupazione dell'immobile locato ed il terzo assuma di essere titolare di altro rapporto di locazione, determinando cosi il sorgere del conflitto tra piu diritti personali di godimento, previsto nell'art 1380 del predetto codice. Poiche il locatore, in tale ipotesi, e estraneo alla molestia, in quanto la sua responsabilita contrattuale ed il suo potere sulla cosa, o semplicemente la pienezza dello stesso sono fuori discussione, non e necessaria la sua partecipazione al giudizio promosso dal predetto contro il terzò partecipazione che e invece richiesta nel caso che il terzo giustifichi la turbativa facendo valere un proprio diritto reale sulla cosa in contrasto col diritto personale di godimento del conduttore in quanto escluda o sminuisca il potere del locatore di disporre della cosa. La predetta norma, tuttavia, presuppone che la cosa sia stata consegnata al conduttore medesimo, in quanto, in caso contrario, e configurabile, nei confronti di esso, non gia una molestia ma soltanto un inadempimento del locatore all'Obbligo della consegna. Pertanto, se il conduttore lamenti di non avere avuto il godimento della cosa per difetto della consegna determinato dall'occupazione di terzi, quali che siano le ragioni di tale occupazione, sia essa del tutto abusiva o sorretta dalla pretesa di un concorrente diritto personale di godimento sulla stessa cosa, il conduttore medesimo puo agire contro il locatore, avvalendosi dei rimedi consentiti dalla legge in caso d'inadempimento del contratto di locazione, ma non e legittimato a proporre l'Azione di cui all'art 1585 nei confronti dei terzi occupanti. (V 1979/58, 2181/55, 780/54, 710/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)