Sez. 1, Sentenza n. 2166 del 16/10/2025 Ud. (dep. 20/01/2026) Rv. 289300-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Imputato dichiarato assente - Onere di depositare lo specifico mandato a impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'
In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)