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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 292 del 1994

Decisione
decisa il 1994-07-04, depositata il 1994-07-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:292
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20562

  • Regione trentino-alto adige
  • Elezioni
  • Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, dei consigli comunale e provinciale
  • Leggi regionali n. 5 del 1956, n. 29 del 1963, n. 15 del 1967, n. 6 del 1974, n. 11 del 1986, n. 1 del 1993
  • Obbligo di adeguamento, secondo la procedura prevista dall'art. 2, d.lgs. n. 266 del 1992, sui rapporti tra legislazione statale e regionale, ai principi fondamentali di riforma economico-sociale di cui, nella specie, alla legge statale n. 81 del 1993
  • Ricorso dello stato per inosservanza di tale obbligo
  • Delibera del consiglio dei ministri autorizzativa dei ricorsi
  • Mancanza in essa degli elementi minimi per rendere la questione che si intendeva sollevare sufficientemente determinata o determinabile
  • Inammissibilità del ricorso.
Leggi la massima
Secondo quanto più volte affermato dalla Corte, la deliberazione del Consiglio dei ministri, autorizzativa del ricorso di cui all'art. 2, delle norme di attuazione dello Statuto regionale sui rapporti tra legislazione statale e regionale, emanate con d. lgs. n. 266 del 1992, deve contenere - quali requisiti minimi - l'indicazione sia della legge regolante la materia di competenza regionale e provinciale non sottoposta al dovuto adeguamento, sia delle disposizioni statali innovatrici che richiedono tale adeguamento, onde la questione da proporre sia resa sufficientemente determinata, o quanto meno determinabile, nella sua sostanza. Risulta quindi in contrasto con il detto art. 2, secondo comma, d. lgs. n. 266 del 1992 e con l'art. 97 dello Statuto speciale, perché priva, nella sua formulazione, di qualsiasi riferimento alle leggi regionali da impugnare, la delibera del Consiglio dei ministri, in data 18 dicembre 1993 - con la quale si approvava la determinazione di proporre ricorso di costituzionalità per il mancato adeguamento della Regione Trentino-Alto Adige ai principi generali e alle norme fondamentali recati dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 in materia di elezioni dirette. (Inammissibilità del ricorso notificato in data 24 dicembre 1993, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - in relazione alla detta legge statale n. 81 del 1993, ex art. 2, secondo e terzo comma, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - e concernenti le leggi regionali: 6 aprile 1956, n. 5, artt. 2, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 33, 65 lett. b); 21 ottobre 1963, n. 29, art. 24; 14 agosto 1967, n. 15, artt, 2 e 4; 10 agosto 1974, n. 6, art. 21; 6 dicembre 1986, n. 11, artt. 5 e 6; 4 gennaio 1993, n. 1, artt. 4, 7, 9, secondo comma, 10, 13, secondo comma, lett. n), 15). - v. S. nn. 172/1994 e 256/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 6 legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5
  • art. 4 legge regionale Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1
  • art. 33 legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5
  • art. 11 legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5
  • art. 65, lett. b) legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5
  • art. 15 legge regionale Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1
  • art. 8 legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5
  • art. 4 legge regionale Trentino-Alto Adige 14 agosto 1967, n. 15
  • art. 15 legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5
  • art. 2 legge regionale Trentino-Alto Adige 14 agosto 1967, n. 15
  • art. 5 legge regionale Trentino-Alto Adige 6 dicembre 1986, n. 11
  • art. 21 legge regionale Trentino-Alto Adige 10 agosto 1974, n. 6
  • art. 2 legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5
  • art. 9, comma 2, legge regionale Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1
  • art. 24 legge regionale Trentino-Alto Adige 21 ottobre 1963, n. 29
  • art. 5 legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5
  • art. 7 legge regionale Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1
  • art. 13, comma 2, lett. n) legge regionale Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1
  • art. 6 legge regionale Trentino-Alto Adige 6 dicembre 1986, n. 11
  • art. 14 legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5
  • art. 10 legge regionale Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1

Parametri

  • art. 5 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 48 Cost.
  • art. 4 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
  • art. 2, comma 3, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266
  • art. 2, comma 2, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266
  • art. 3 Cost.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 33, 65, lettera b) della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali); dell'art. 24 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Ordinamento dei comuni); degli artt. 2 e 4 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 19 settembre 1963, n. 28, sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali); dell'art. 21 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, concernente: "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali"); degli artt. 5 e 6, secondo comma, della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni "Leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" ed alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni "Leggi regionali per l'elezione del consiglio regionale"); degli artt. 4, 7, 9, secondo comma, 10, 13, secondo comma, lettera n) e 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 dicembre 1993, depositato in cancelleria il 13 gennaio 1994 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1994; Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige; Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore Massimo Vari; Uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta, per il ricorrente, e l'avv. Giandomenico Falcon per la Regione;

Ritenuto in fatto

punto 1
Con ricorso notificato in data 24 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni contenute nella legislazione della Regione Trentino-Alto Adige in materia di elezioni comunali, a causa del mancato adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale). La Regione Trentino-Alto Adige, che gode, giusta gli artt. 4 e 5 dello Statuto, così come modificati dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, non avrebbe adeguato la propria normazione ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme fondamentali di riforma contenute nella legge n. 81 del 1993. Il ricorso, nello svolgere un puntuale ed analitico raffronto delle singole disposizioni di quest'ultima legge con gli articoli delle leggi regionali che risulterebbero non adeguati, rileva, altresì, che il mancato adeguamento della legislazione della Regione comporta una limitazione del diritto di voto, in violazione del terzo comma dell'art. 48 della Costituzione. Inoltre, la diversa durata del mandato del sindaco e degli altri organi comunali, la mancata previsione della nomina degli assessori da parte del sindaco e della non rieleggibilità del sindaco e degli assessori dopo due mandati consecutivi, la differenza nella adozione di due sistemi elettorali in relazione alla popolazione, la mancata attuazione della parità tra i sessi nell'ambito dell'elettorato passivo, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione, attuando trattamenti diversi a parità di condizioni. Viene lamentato altresì il mancato adeguamento alle disposizioni relative alla pubblicità delle spese elettorali che, secondo il ricorso, configurerebbero un principio generale dell'ordinamento.
punto 2
Nel costituirsi in giudizio, la Regione Trentino-Alto Adige ha fatto rilevare come, in conseguenza dell'approvazione della legge n. 81 del 1993, la giunta regionale abbia elaborato e presentato al consiglio un disegno di legge di recepimento, che non ha potuto essere approvato a causa della scadenza della legislatura. La memoria della Regione, nel replicare ai singoli motivi di ricorso, osserva, tra l'altro, che, per i comuni della Provincia di Bolzano, lo Statuto di autonomia prevede una normativa particolare, dalla quale discenderebbe il necessario mantenimento del metodo proporzionale per la elezione del consiglio, con conseguenze anche in ordine alla eventuale elezione diretta del sindaco, per cui si chiede alla Corte un chiarimento sulla portata della riforma in ordine al complesso della normativa relativa ai comuni della Provincia di Bolzano. Riguardo a tutti i comuni della Regione, la resistente sostiene di non opporsi ad una pronuncia che renda applicabile la riforma disposta dalla legge n. 81 del 1993, ricordando, però, che la Regione dispone di potestà normativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, per cui quelle disposizioni della legge n. 81 che non rappresentano norme inderogabili di riforma non potrebbero costituire vincoli in vista del futuro esercizio della potestà legislativa regionale. Inoltre, sarebbe inappropriato il riferimento, contenuto nel ricorso statale, all'art. 48 della Costituzione (non vedendo di quale limitazione del diritto di voto possa trattarsi) e all'art. 3 della Costituzione (apparendo la differenziazione tra i comuni della Regione rispetto agli altri connaturata al principio costituzionale di autonomia e alla natura primaria della potestà legislativa regionale). Il riferimento all'art. 3 della Costituzione sarebbe appropriato solo per le disposizioni statali che disciplinino direttamente i diritti dei cittadini, come quelle relative alla tutela della parità dei sessi.
punto 3
In prossimità dell'udienza la Regione Trentino-Alto Adige ha presentato una ulteriore memoria, avanzando la pregiudiziale della inammissibilità del ricorso, per "assoluta genericità della deliberazione governativa di impugnazione". Sostiene la Regione che la determinazione adottata nella riunione del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 1993 ha carattere generico, non precisando né l'oggetto, né i motivi della impugnazione, la cui definizione è stata, in conseguenza, totalmente delegata all'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato in diritto

punto 1
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede, con riferimento all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che sia dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni, riportate in epigrafe, contenute nella legislazione della Regione Trentino-Alto Adige in materia di elezioni comunali, a causa del mancato adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81.
punto 2
La Regione resistente, oltre a replicare nel merito alle censure formulate nei ricorsi, ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per assoluta genericità della deliberazione governativa di impugnazione. L'eccezione è fondata. Nella seduta del 18 dicembre 1993 il Consiglio dei ministri approvava la "determinazione di sollevare ricorso per legittimità costituzionale per il mancato adeguamento della Regione Trentino-Alto Adige ai principi generali ed alle norme fondamentali recati dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale". Trattasi di una formulazione in cui, come rileva la difesa della Regione, manca qualsiasi riferimento alle leggi regionali impugnate, in contrasto con l'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992 e con l'art. 97 dello Statuto di autonomia, secondo i quali il Governo può impugnare le disposizioni legislative regionali e provinciali, senza dunque potersi limitare a contestare un generico mancato adeguamento. Al riguardo, va rammentato che questa Corte ha già avuto modo di precisare quali siano i requisiti minimi richiesti per la delibera governativa autorizzativa del giudizio di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992: requisiti che - tanto con riferimento alle disposizioni impugnate quanto in relazione alle norme e ai principi rispetto ai quali si contesta il mancato adeguamento - devono rendere la questione proposta sufficientemente determinata o quanto meno determinabile nella sua sostanza (vedi da ultimo sentenza n. 256/1994). Con la conseguenza che, sia pure in modo sintetico, la deliberazione del Consiglio dei ministri intesa a promuovere il giudizio di costituzionalità nei modi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 deve indicare, oltre alla legge regolante la materia di competenza delle Province autonome e della Regione Trentino-Alto Adige non sottoposta al dovuto adeguamento, le disposizioni statali innovatrici che richiedono la predetta attività legislativa di adeguamento (sentenza n. 172/1994). Il che non si riscontra nel caso in esame.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe, proposto, con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze