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Sez. 1, Sentenza n. 45896 del 15/10/2014 Cc. (dep. 05/11/2014) Rv. 261137 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Condannatoper i reati previsti dall'art. 4 bis commi 1 ter ed 1 quater Ord.Pen. - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261137-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'ammissione al beneficio della semilibertà in favore del condannato per uno dei reati previsti dall'art. 4-bis, commi 1-ter e 1-quater, legge 26 luglio 1975 n. 354, è consentita alla duplice condizione che non vi siano elementi per ritenere il collegamento del condannato con la criminalità organizzata e che siano stati espiati almeno due terzi della pena, salvo l'accertamento della intervenuta collaborazione ai dell'art. 58-ter della citata legge, nel qual caso la misura della semilibertà è fruibile dopo l'espiazione del termine ordinario della metà della pena.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)