Sez. 2, Sentenza n. 12631 del 04/03/2015 Cc. (dep. 25/03/2015) Rv. 262777 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Ente persona offesa - Soppressione - Successione "ex lege" - Avviso all'Ente subentrato - Omissione - Conseguenze - Nullità del decreto di archiviazione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA
È affetto da nullità il decreto di archiviazione emesso "de plano", ove sia stato omesso l'avviso ex art. 408, comma terzo, cod. proc. pen., all'Ente pubblico (nella specie, l'Inps), che ne aveva fatto richiesta, succeduto "ex lege" quale persone offesa ad altro Ente pubblico soppresso (nella specie, l'Inpdap).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)