Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (quarta sezione) del 25 settembre 1985, causa 202/84
Epigrafe
Sentenza della Corte (quarta sezione)
25 settembre 1985
Nel procedimento 202/84,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal de grande instance di Avignon nell'ambito della causa penale promossa dinanzi ad esso dal
Procuratore della Repubblica
contro
Bernard Girault,
civilmente responsabile: società Samu-Auchan,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del trattato,
LA CORTE (quarta sezione),
composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, K. Bahlmann e T. F. O'Higgins, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore
viste le osservazioni presentate:
per il sig. Girault, imputato nella causa principale, dall'avv. J.-L. Freyria del foro di Lilla,
per il governo francese dal sig. J. C. Antonetti e dalla sig.ra S. C. de Margerie, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra I. Knock, amministratore,
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Jacob, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra N. Coutrelis, membro dell'ufficio legale,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 maggio 1985,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 26 luglio 1984 giunta alla Corte il 9 agosto successivo, il tribunal de grande instance d'Avignon ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 30 e 36 del trattato, onde essere in grado di valutare la compatibilità col diritto comunitario di una disciplina nazionale che prescrive per i carburanti un prezzo minimo di vendita al consumo.
punto 2
Dette questioni sono sorte nell'ambito del processo penale a carico del sig. Bernard Girault, imputato di aver praticato prezzi illeciti, avendo venduto benzina a prezzi inferiori ai minimi fissati dalla disciplina vigente nel dicembre del 1983.
punto 3
L'imputato nella causa principale non ha contestato di aver commesso il fatto di cui gli si fa carico, ma ha chiesto il proscioglimento sostenendo che i prezzi minimi che non aveva rispettato erano basati sui decreti ministeriali 29 aprile 1982 e 9 novembre 1983 relativi al regime dei prezzi dei prodotti petroliferi, provvedimenti in contrasto con il diritto comunitario in ispecie con l'art. 30 del trattato, e non giustificati da alcuno dei motivi contemplati dall'art. 36 del trattato.
punto 4
Così stando le cose, il giudice nazionale ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
«1) Se la fissazione di un prezzo di vendita al minuto minimo per i carburanti sul mercato interno francese, alla luce del diritto comunitario ed in particolare dell'art. 30 del trattato di Roma, possa essere considerata una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni.
2) Se, ai sensi dell'art. 36 del trattato di Roma, gli argomenti svolti dall'ufficio per la concorrenza e per il consumo alle pagine 13, 14 e 15 della sua memoria, in particolare l'intento di difendere sul piano nazionale gli interessi dei consumatori conservando una sana concorrenza nel territorio nazionale onde garantire la sopravvivenza dei piccoli rivenditori di fronte ai gruppi, costituiscano motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ».
punto 5
Il problema relativo all'interpretazione dell'art. 30 del trattato è già stato esaminato dalla Corte nella sentenza 29 gennaio 1985 (Cullet, 231/83, Racc. 1985, pag. 315). Il regime di prezzi sul quale verte la causa principale è identico a quello sul quale verteva la causa 231/83, salvo che il decreto ministeriale 9 novembre 1983, n. 83-58/A, che disciplina i fatti della presente causa, ha aumentato, per la benzina normale e super, i margini di sconto sul prezzo limite di vendita al minuto stabiliti a norma del decreto ministeriale n. 8 2-1 O/A. Tuttavia, sotto il profilo dell'applicazione del diritto comunitario, questo aspetto non è tale da far sorgere problemi diversi da quelli risolti nella soprammenzionata sentenza 29 gennaio 1985.
punto 6
Per quel che riguarda l'interpretazione dell'art. 30 del trattato, la Corte in quella sentenza è giunta alla conclusione che :
l'art. 30 del trattato osta alla disciplina nazionale che contempli la fissazione, da parte delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti qualora il prezzo minimo sia determinato in base ai soli prezzi di vendita (de reprise) delle raffinerie nazionali e detti prezzi di vendita siano vincolati al prezzo massimo calcolato in base ai soli costi delle raffinerie nazionali nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8%.
punto 7
Quanto all'interpretazione dell'art. 36 del trattato, la stessa sentenza ha affermato che la normativa che prescrive un prezzo minimo in fatto di carburanti non può ritenersi persegua uno scopo d'ordine pubblico ai sensi di detta disposizione.
punto 8
Poiché la presente causa non mette in luce alcun aspetto nuovo, è opportuno richiamarsi, per le soluzioni da fornire al tribunal de grande instance d'Avignon e per le considerazioni sulle quali dette soluzioni si basano, alla summenzionata sentenza 29 gennaio, u.s. di cui una copia è allegata alla presente sentenza.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 9
Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (quarta sezione),
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal tribunal de grande instance d'Avignon, con sentenza 26 luglio 1984, dichiara:
1) L'art. 30 del trattato osta alla disciplina nazionale che contempla la fissazione, da parte delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti, qualora il prezzo minimo sia determinato in base ai soli prezzi di vendita (de reprise) delle raffinerie nazionali e detti prezzi di vendita siano vincolati al prezzo massimo calcolato in base ai soli costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8%.
2) La normativa che prescrive un prezzo minimo in fatto di carburanti non può ritenersi persegua uno scopo d'ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del trattato.
Firme
Bosco
Pescatore
Koopmans
Bahlmann
O'Higgins
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 25 settembre 1985.
Il cancelliere
P.Heim
Il presidente della quarta sezione
G.Bosco