Sez. 1 - , Ordinanza n. 13270 del 16/05/2019 (Rv. 653773 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Chiusura per mancanza di domande nel termine - Interpretazione - Riferimento alle sole domande tempestive - Successiva rinuncia delle domande - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE
A seguito della riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007, l'art. 118, comma 1, n. 1, l.fall. va interpretato nel senso che il fallimento non può essere chiuso quando siano state comunque presentate domande tempestive di insinuazione al passivo, ancorchè successivamente rinunciate, potendo l'eventuale rinuncia alle domande, siano esse tempestive o tardive, rilevare soltanto ai fini della chiusura della procedura ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 2, l.fall.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118 com. 1 lett. 1), Legge Falliment. art. 118 com. 1 lett. 2), Decreto Legisl. 09/01/2005 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)