Sez. 3, Sentenza n. 1064 del 16/05/1969 Ud. (dep. 27/08/1969) Rv. 112632 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO -REQUISITI PER COSTITUIRE LEGITTIMA FONTE DI PROVA.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO -REQUISITI PER COSTITUIRE LEGITTIMA FONTE DI PROVA.*
La chiamata di correo puo costituire fonte legittima di prova (pur se ritrattata) quando sia spontanea e disinteressata, sia che venga fatta alla polizia, sia che venga resa all'autorita giudiziaria, purche trovi conforto in altri elementi di natura obiettiva. (V 111091, 110639, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)