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Sez. 3, Sentenza n. 1064 del 16/05/1969 Ud. (dep. 27/08/1969) Rv. 112632 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO -REQUISITI PER COSTITUIRE LEGITTIMA FONTE DI PROVA.*
Stato
decisa il 1969-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112632-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO -REQUISITI PER COSTITUIRE LEGITTIMA FONTE DI PROVA.*

La chiamata di correo puo costituire fonte legittima di prova (pur se ritrattata) quando sia spontanea e disinteressata, sia che venga fatta alla polizia, sia che venga resa all'autorita giudiziaria, purche trovi conforto in altri elementi di natura obiettiva. (V 111091, 110639, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)