Sez. L, Ordinanza n. 2187 del 02/02/2026 (Rv. 677660-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Sentenza emessa all'esito - Impugnazione - Revocazione - Ammissibilità - Fondamento. PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
La sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in quanto inappellabile e, dunque, pronunciata in unico grado, rientra pleno iure nel novero di quelle che l'art. 395 c.p.c. consente d'impugnare per revocazione, per i vizi tipizzati dalla legge, trattandosi di strumento di tutela primario a fronte di qualunque provvedimento giurisdizionale che, a prescindere dalla forma in cui si estrinsechi, abbia ad oggetto una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall'ordinamento giuridico, il cui iter decisionale, sviato dall'errore di percezione, non sia rivedibile attraverso un rimedio a critica libera come l'appello, capace di assorbire anche l'errore revocatorio.
Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)