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Sez. 1, Sentenza n. 49341 del 19/09/2023 Ud. (dep. 12/12/2023) Rv. 285610 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Condanna per più reati a pena detentiva temporanea - Continuazione tra reato già giudicato più grave e reati satelliti - Determinazione della pena nel giudizio di cognizione - Regola di temperamento del cumulo materiale delle pene - Applicazione prima della riduzione per la scelta del rito - Necessità.
Stato
decisa il 2023-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285610-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

Nel giudizio di cognizione, il criterio moderatore del cumulo materiale, previsto dall'art. 78 cod. pen., opera necessariamente prima della riduzione di pena per il rito abbreviato, anche nel caso in cui sia riconosciuta la continuazione tra un reato già giudicato, per il quale è stata inflitta la pena più grave, e i reati oggetto del giudizio abbreviato, considerati satelliti del primo.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Cod. Pen. art. 71, Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)