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Sez. 1, Sentenza n. 1586 del 02/12/1969 Ud. (dep. 13/07/1970) Rv. 114907 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI -SEVIZIE E CRUDELTA - CRUDELTA - VIZIO PARZIALE DI MENTE - COMPATIBILITA -LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114907-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI -SEVIZIE E CRUDELTA - CRUDELTA - VIZIO PARZIALE DI MENTE - COMPATIBILITA -LIMITI.*

In linea generale ed astratta non sussiste una assoluta incompatibilita logica o giuridica tra l'aggravante dell'aver agito con crudelta verso le persone e l'attenuante del vizio parziale di mente, poiche quest'ultimo attiene all'imputabilita dell'agente, e quindi ad un presupposto generale del reato, mentre la circostanza aggravante si riflette sul giudizio di graduazione della colpevolezza, in relazione ad un particolare atteggiarsi dell'elemento intenzionale. La compatibilita puo tuttavia restare esclusa in concreto, in dipendenza di una valutazione, da operarsi caso per caso, diretta ad accertare se il substrato psicologico dell'aggravante debba o meno identificarsi, cosi da doverne restare assorbito, con quelle che sono tipiche e peculiari manifestazioni patologiche del vizio di mente.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)