Sez. 3, Sentenza n. 43547 del 27/04/2016 Cc. (dep. 14/10/2016) Rv. 267923 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Decreto penale di condanna - Confisca speciale obbligatoria - Mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti di cui all'art. 259, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non può essere disposta con il decreto penale di condanna. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. avverso il rigetto della richiesta di sequestro preventivo del veicolo, osservando che la speciale confisca contemplata dal predetto art. 259, avendo una funzione prevalentemente sanzionatoria, non è equiparabile alla confisca prevista dall'art. 240, comma secondo, cod. pen., che il giudice ordina, con il decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 460, comma secondo, del codice di rito).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 259 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)