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Sez. L, Sentenza n. 17223 del 22/07/2010 (Rv. 614196 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Interposizione nelle prestazioni di lavoro - Obbligazione contributiva del datore di lavoro apparente - Esclusione - Pregresso versamento dei contributi da parte di questi - Efficacia satisfattiva - Esclusione - Ripetibilità - Sussistenza - Adempimento del terzo - Invocabilità da parte del vero datore di lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614196-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, qualora i contributi previdenziali siano stati versati da soci di una società cooperativa che si sia fittiziamente interposta nel rapporto di lavoro subordinato in realtà svolto alle dipendenze d'altro soggetto, il versamento eseguito non estingue l'obbligo contributivo dell'effettivo datore di lavoro che non può invocare ai sensi dell'art. 1180 cod. civ. l'adempimento dell'obbligo del terzo mentre i lavoratori (soci della cooperativa) hanno diritto alla ripetizione di quanto ad essi indebitamente ritenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)