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Sez. 5, Sentenza n. 3923 del 07/01/1975 Ud. (dep. 08/04/1975) Rv. 129715 - 01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITA - COLLEGIO PRESIEDUTO, IN SEDE DI RINVIO DALLO STESSO PRESIDENTE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129715-01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITA - COLLEGIO PRESIEDUTO, IN SEDE DI RINVIO DALLO STESSO PRESIDENTE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

L'atto compiuto da un giudice nei cui confronti sussistono cause di incompatibilita, e pienamente valido ove la parte non abbia proposto domanda di ricusazione nelle forme ed entro i termini fissati dalla legge. L'incompatibilita del giudice espressa nel primo comma dell'art 61 non configura un difetto di capacita generica del giudice, (cittadinanza, eta, diritti civili, possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso ed esito dello stesso, tirocinio)e, pertanto, non e soggetta alla sanzione di cui all'art 185 n 1 cod proc pen, ma riguarda soltanto una condizione specifica di Esercizio delle funzioni giudicanti, dato che il giudice, pur potendo e dovendo astenersi oppure essere ricusato, conserva la capacita di organo giudiziario legalmente investito della potesta di decidere. (fattispecie in cui dopo annullamento con rinvio della Corte di appello, la sentenza di primo grado, venne emessa da un collegio presieduto dallo stesso Presidente del tribunale, la cui sentenza era stata annullata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)