Sez. 1, Sentenza n. 7958 del 17/07/1991 (Rv. 473197 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenze - In genere | Pronuncia sulla competenza e sul merito - Impugnazione sotto entrambi i profili - Necessità dell'appello - Successiva proposizione del regolamento di competenza - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Appello - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenze - In genere
Nell'ipotesi di sentenza che abbia deciso sulla competenza e sul merito, la facoltatività del regolamento riflette la sola facoltà di scelta sul contenuto dell'impugnazione, restando, invece, esclusa l'alternativa del rimedio processuale impugnatorio, una volta effettuata la scelta. Pertanto la parte che intenda impugnare la sentenza sia in punto di competenza che di merito non ha altro mezzo che quello dell'impugnazione ordinaria, proposta la quale non è più ammissibile l'istanza di regolamento successivamente proposta dalla medesima parte, rimanendo consentita solo quella delle altre parti non impugnanti in via ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)