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Sez. 3, Sentenza n. 424 del 19/01/1979 (Rv. 396541 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - (CONTRATTO DI) - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - IN GENERE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - STIPULAZIONE DEL SOLO BENEFICIO DI ESCUSSIONE - NATURA DEL CONTRATTO FIDEJUSSORIO - MOMENTO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO STESSO.*
Stato
decisa il 1979-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396541-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - (CONTRATTO DI) - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - IN GENERE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - STIPULAZIONE DEL SOLO BENEFICIO DI ESCUSSIONE - NATURA DEL CONTRATTO FIDEJUSSORIO - MOMENTO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO STESSO.*

Il contratto di fideiussione ha natura di contratto unilaterale - cioe con obbligazioni a carico di una sola parte - quando a favore del fideiussore sia convenuto il solo beneficio d'escussione, che da luogo non gia ad un Obbligo, ma soltanto ad un Onere a carico del creditore. In questa ipotesi, il contratto di fideiussione deve ritenersi concluso, a norma del capoverso dell'art 1333 cod civ, quando il creditore, ricevuta la proposta da parte del fideiussore, non la rifiuti entro il termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli Usi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)