diritto.io

Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno

Testo in vigore al

Art. 49 Infrastrutture industriali ed espropriazione per pubblica utilita'

1. Le infrastrutture di uso collettivo necessarie alla localizzazione di attivita' industriali sono realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, a suo totale carico, sulla base delle direttive del programma quinquennale, previste alla lettera b) dell'articolo 2, in conformita' dell'art. 138, primo comma.(1)

2. Fino al 31 dicembre 1980 le opere occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti gia' esistenti, nei territori di cui all'art. 1, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.(2)

3. Per l'espropriazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 53.(3)

5. (2) Art. 4, c. 1°, D.L. C.P.S. 1598/1947; art. 29, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 2, L. n. 717/1965; art. 1, c. 2°, L. n. 1/1978

Sezione II. CONSORZI E INFRASTRUTTURE NELLE AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE Rubrica I Consorzi industriali

Art. 50 Consorzi per le aree e i nuclei

1. Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati, possono costituirsi in Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 138, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 49, di sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonche' tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.(1)

2. I Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.(2)

3. I Consorzi esercitano inoltre attivita' di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.(3)

4. I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente.(4)

5. Le Regioni svolgono le attribuzioni gia' di competenza del Comitato dei Ministri, soppresso ai sensi dell'art. 1, comma sesto, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei Lavori Pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei Consorzi stessi di cui all'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.(5)

6. (1) Art. 21, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962
Art. 31, c. 3°, L. n. 717/1965; art. 65, D.P.R. n. 616/1977

8. (3) Art. 31, c. 2°, alinea 2°, L. n. 717/1965

Art. 51 Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale

1. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni.(1)

2. I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni.(2)

3. A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.(3)

4. Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.(4)

5. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con provvedimento dei competenti organi regionali.(5) I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.(6)

6. Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione interessata.(7)

7. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano fino all'emanazione delle apposite leggi regionali in materia. (8)

8. (1) Art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959

9. (2) Idem, c. 3°

10. (3) Art. 7, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959

11. (4) Art. 7, c. 2°, L. n. 1462/1962

12. (5) Art. 8, c. 3°, L. n. 555/1959; art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971

13. (6) Art. 8, c. 4°, L. n. 555/1959

14. (7) Idem, c. 5°

Art. 52 Durata dei vincoli dei piani regolatori

1. Agli effetti del primo e penultimo comma del successivo art. 53 i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione.

2. I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio dalla data del 15 gennaio 1978 hanno efficacia fino ad un triennio successivo alla predetta data; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio o comunque per un periodo non inferiore al triennio successivo alla stessa data.8

Art. 53 Procedura per le espropriazioni

1. Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 50 e 56, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni salvo quanto disposto dai seguenti commi.

2. Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui e' indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

3. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

4. L'indennita' di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e in caso di contestazione deve essere depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

5. L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data del rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennita', e' tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

6. L'indennita' di espropriazione sara' determinata ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 51 e nell'art. 52, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio puo' promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.5

8. Ai sensi degli artt. 65 e 106 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' - fino all'emanazione di apposite norme regionali per le modalita' di esercizio delle funzioni trasferite o delegate sulla materia - alle espropriazioni riguardanti interventi non finanziati dalla Cassa, nonche' alle espropriazioni previste al secondo e terzo comma dell'art. 49.

Art. 54 Agevolazioni fiscali ai Consorzi

1. Ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno dallo articolo 22.(1)

2. L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonche' i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali.(2)

3. (1) Art. 5, L. n. 1462/1962; art. 6, c. 1°, lett. c) e art. 24, D.P.R. n. 601/1973

Interventi infrastrutturali

Art. 55 Esecuzione delle infrastrutture nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale

1. Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, i Consorzi di cui all'art. 50 del presente Testo Unico, possono avvalersi di consorzi di imprese, o di singole imprese, ivi comprese quelle beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente Testo Unico, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure, salvo il confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.(1)

2. (1) Art. 12, n.c., L. n. 183/1976

Art. 56 Opere portuali e aeroportuali

1. Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, la Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata dal CIPE, nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno e il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, a finanziare, fatte salve le competenze regionali, la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonche' dalla impossibilita' di provvedervi, altrimenti.(1)

2. I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente, sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri dei trasporti e della marina mercantile e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle Regioni, sentita l'amministrazione regionale interessata.(2)

3. Nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2 il CIPE puo' altresi' autorizzare la Cassa a realizzare le opere di viabilita' dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali o ferroviarie e le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.(3)

4. (1) Art. 9, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971, e art. 88, c. 1°, n. 1, D.P.R. n. 616/1977

5. (2) Art. 9, c. 2, L. n. 1462/1962

Sezione III. INCENTIVI Rubrica I Interventi finanziari dello Stato per le iniziative industriali

Art. 57 Contributi sugli interessi per finanziamenti a tasso agevolato ai consorzi e alle societa' consortili tra le piccole e medie imprese industriali

1. La misura massima del contributo annuo posticipato sugli interessi che il Ministro per l'Industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato a concedere per i finanziamenti di cui alle legge 30 aprile 1976, n. 374, in favore dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese industriali, ubicate nei territori di cui all'art. 1, e' elevata dal 6 all'8 per cento.(1)

Art. 58 Mutui della Cassa DD. e PP. ai Comuni per l'acquisto di aree industriali e riduzione tariffaria dell'energia elettrica

1. Nell'ambito del programma di cui all'art. 2 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui, in conformita' delle direttive del CIPE, ai comuni ubicati nei territori di cui all'art. 1, per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attivita' industriali, e comunque tendenti all'incremento dell'occupazione locale.(1)

2. Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali con potenza fino a 30KW sono ridotte, nei territori di cui all'art. 1, del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1980.(2)

Art. 59 Sgravio degli oneri sociali

1. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, e' concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente Testo Unico.

2. Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

3. Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

4. Tale sgravio e' elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1 ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1 luglio 1972.

5. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali e' concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorche' lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

6. Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unita' operative svolgenti la propria attivita' nei territori anzidetti.

7. Per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

8. A decorrere dal 1 agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo e' elevato, per il personale assunto dal 1 gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

9. Per i nuovi assunti dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma e' concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.3

10. Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

11. I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.

12. Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sara' tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

13. I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

14. Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del 1° e 2° comma del presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare - a partire dall'anno 1977 - operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.1418

Art. 60 Incentivi per la ristrutturazione e riconversione industriale

1. La percentuale massima complessiva dei mutui agevolati, dei contributi sugli interessi nonche' dei contributi pluriennali, previsti rispettivamente dalle lettere a) b) e c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata al 70 per cento del costo globale previsto dai progetti sia di ristrutturazione sia di riconversione realizzati nei territori di cui all'art. 1.

2. Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonche' per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarie previste da tale legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma dell'articolo 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'articolo 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto.

3. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 GENNAIO 1979, N. 23, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 MARZO 1979, N. 91.

4. Le imprese di cui al decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge stessa allorche' i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico.

5. Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a 30 miliardi le quali realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti, sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge predetta a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'art. 1.

6. Alle imprese di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma tredicesimo, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

7. Tra i progetti di riconversione ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sono compresi anche i progetti diretti a sostituire gli impianti esistenti nelle aree indicate nell'art. 8 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entita' nei territori di cui all'art. 1.

Art. 61 Determinazione dei tassi agevolati

1. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1, il contributo sugli interessi da corrispondersi per i finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti ridotto al 30 per cento del tasso di riferimento e il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma dell'art. 4, primo comma, lett. a) della legge stessa, e' pari al 15 per cento del predetto tasso di riferimento.(1)

2. Per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1, la durata massima dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata da 10 a 15 anni, ivi compresa la durata relativa al preammortamento e all'utilizzo, che e' elevata da tre a cinque anni.(2)

Art. 134 Oneri a carico della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di opere pubbliche

1. Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei propri programmi, la Cassa per il Mezzogiorno sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.(1)

2. Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al primo comma, se prevista in forma continuativa, puo' essere effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualita' al tasso che annualmente - per ciascun settore di intervento - sara' determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il Tesoro.(2)

Art. 135 Dichiarazione implicita di pubblica utilita' delle opere

1. Le opere comprese nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno, approvati ai sensi del primo comma, n. 2 lett. e) dell'art. 10, sono dichiarate di pubblica utilita' con l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Consiglio di amministrazione, ovvero del Comitato esecutivo della Cassa medesima, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Le opere previste nei progetti, approvati ai sensi del precedente comma, sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni.16

Art. 136 Progettazione, direzione e collaudo delle opere

1. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonche' degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.(1)

2. Per la progettazione e la direzione delle opere di sua competenza la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica amministrazione, purche' iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa stessa.(2)

3. Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, o dalla stessa finanziate o costruite in base a concessioni od affidamento di essa, e' effettuato dai competenti organi statali o da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici o nell'apposito albo istituito dalla Cassa per il Mezzogiorno.(3)

6. (3)Art. 8, c. 4°, L. n. 646/1950; art. 23, L. n. 1462/1962;
Art. 5, c. 5°, L. n. 588/1962
Art. 5, L. n. 608/1964
Art. 32, L. n. 717/1965

Art. 137 Approvazione dei progetti

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno provvede, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso da una delegazione speciale, all'approvazione di tutti i progetti di massima e di quelli esecutivi di importo superiore a lire 5 miliardi nonche' delle perizie di variante e suppletive d'importo superiore a lire 3 miliardi.

2. I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi nonche' le perizie di variante e suppletive di importo non superiore a lire 3 miliardi sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, puo' essere richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportuno, in relazione alla natura e complessita' dei progetti medesimi.

Art. 138 Esecuzione delle opere

1. La Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare la esecuzione delle opere di sua competenza ad organi dello Stato e ad Aziende autonome statali o ne da' la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione e ad altri enti di diritto pubblico ivi compresi i Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, nonche' agli altri enti di sviluppo in agricoltura.(1)

2. La Cassa per il Mezzogiorno subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneita' tecnico amministrativa dell'ente stesso. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone agli organi statali e regionali che esercitano la vigilanza sull'ente, gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalita'.(2)

3. E' vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al primo comma.(3)

4. Per la realizzazione dei progetti speciali la Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, anche in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, ove occorra in deroga a disposizioni vigenti in materia di procedura, mediante confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.(4)

5. Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale comprese nei progetti speciali di cui all'art. 47 la Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare la esecuzione anche al Corpo forestale dello Stato.(5)

6. Per le opere che non siano eseguite con le modalita' di cui ai commi primo, quarto e quinto del presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno procede agli appalti a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio Civile, o degli uffici regionali che li hanno sostituiti, tenuto presente quanto disposto dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche' del Corpo forestale dello Stato.(6)

7. Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per la esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.(7)

8. Per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire, IVA esclusa, si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 115.(8)

9. (1) Art. 8, c. 1°, L. n. 646/1950; art. 13, L. n. 634/1957 e art. 1, D.P.R. n. 257/1966

Art. 139 Gestione e manutenzione delle opere

1. Tutte le opere realizzate e collaudate dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite entro il termine di sei mesi dal loro collaudo, con i criteri e le modalita' indicate dal Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all'art. 8, alle Regioni che provvederanno al conseguente eventuale passaggio agli enti locali e agli altri enti destinatari, tenuti per legge ad assumerne la gestione. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento a fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal comitato di cui all'art. 8.(1)

Art. 141 Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende agricole economicamente efficienti

1. La Societa' Finanziaria Agricola del Mezzogiorno (FINAM), costituita dalla Cassa per il Mezzogiorno, promuove e sviluppa, sentite le Regioni interessate, le attivita' agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre societa' di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.(1) In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la Societa' Finanziaria puo' partecipare, in qualita' di socio, alle cooperative e loro consorzi.(2)