Sez. 1, Sentenza n. 972 del 17/03/1976 (Rv. 379630 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - LEVATA DEL PROTESTO - NECESSITA - LIMITI - AZIONE CONTRO IL PRENDITORE O L'OBBLIGATO PRINCIPALE.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - LEVATA DEL PROTESTO - NECESSITA - LIMITI - AZIONE CONTRO IL PRENDITORE O L'OBBLIGATO PRINCIPALE.*
Poiche la ratio legis dell'art 66 legge cambiaria - che subordina la proposizione dell'Azione causale alla levata del protesto - consiste nella necessita di conservare all'obbligato l'Azione di regresso, deve escludersi che l'Esercizio dell'Azione causale sia condizionata alla suddetta formalita, nel caso in cui tale Azione venga promossa o contro il prenditore della cambiale, che non ha alcuna Azione di regresso, ma puo esercitare, nei confronti dell'obbligato principale, soltanto l'Azione diretta, ovvero contro lo stesso obbligato principale (traente o emittente) cui non compete alcuna Azione cambiaria. (Conf 3389/73, mass n 367334).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 51, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)