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Sez. 3, Ordinanza n. 23909 del 26/08/2025 (Rv. 676139-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da emotrasfusioni - Compensatio lucri cum damno - Quantificazione dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Potere officioso del giudice - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie. PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2025-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676139-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, potendo il giudice procedere in via ufficiosa alla quantificazione del suddetto indennizzo ove il relativo pagamento (o, comunque, riconoscimento) abbiano formato oggetto di accertamento o di non contestazione nel giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che non aveva proceduto allo scomputo dell'indennizzo nonostante la relativa documentazione fosse stata prodotta in appello dal Ministero dopo che quest'ultimo, sin dal primo grado, ne aveva sollecitato l'acquisizione d'ufficio).

Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)