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Sez. 5, Sentenza n. 2672 del 10/12/1979 Ud. (dep. 22/02/1980) Rv. 144466 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - SOTTOSCRIZIONE CON PSEUDONIMO - ESCLUSIONE DEL FALSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144466-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - SOTTOSCRIZIONE CON PSEUDONIMO - ESCLUSIONE DEL FALSO - CONDIZIONI.*

In caso di sottoscrizione della cambiale con nome diverso da quello anagrafico il delitto di falso puo essere escluso solamente nel caso in cui il diverso nome riveli sicuramente e immediatamente la vera persona dell'autore essendo con tale nome conosciuto nei rapporti sociali. In tal caso, infatti, la sottoscrizione implica un errore sul nome ma non anche sulla identita della persona dell'autore del titolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)