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Disposizioni in materia di finanza locale

Testo in vigore al

Art. 18

1. L'art. 60 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La falsa od incompleta, dichiarazione del contenuto dei pacchi postali e' punita con l'ammenda da L. 400 a L. 2000, da applicarsi con le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi postali".

Art. 19

1. Il primo comma dell'art. 61 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Le violazioni delle disposizioni del presente capo sono punite con l'ammenda da L. 400 a L. 20.000, qualora non sia stabilita una pena piu' grave".

Art. 20

1. All'art. 66 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per la definizione in via breve puo' essere competente il direttore degli Uffici delle imposte di consumo per l'oblazione sino a L. 10.000 e il capo di ogni ufficio per l'oblazione non superiore a L. 1000.
Detti impiegati debbono essere espressamente delegati dal sindaco".

Art. 21

1. Il terzo comma dell'art. 70 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire 50.000, la quota da ripartire e', in ogni caso, limitata a questa, cifra e l'eccedenza va, a profitto del Comune".

Art. 22

1. Il minimo ed il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 75 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati a L. 5000 ed a L. 25.000.

Art. 23

1. L'art. 93 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Il Prefetto, nel caso che ritenga, su parere della Giunta provinciale amministrativa, che la gestione diretta delle imposte di consumo non proceda regolare ed ordinata o dia luogo, in relazione alle condizioni economiche ambientali, ad evasioni notevoli o a spese non giustificate dal rendimento del tributo, deve, con decreto motivato, sostituirvi l'appalto.
La sostituzione non puo' essere disposta se da parte del Prefetto, su parere della Giunta provinciale amministrativa, non siano state fatte previamente circostanziate e documentate contestazioni all'Amministrazione comunale, con invito a produrre, entro il perentorio termine di trenta giorni, le eventuali giustificazioni.
Contro il decreto del Prefetto e' ammesso, entro dieci giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, ricorso al Ministro per le finanze, il quale decide, sentita la Commissione centrale per la finanza locale. La presentazione del ricorso sospende la esecutivita' del decreto".

Art. 24

1. L'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La tariffa massima delle imposte di consumo e' la seguente per tutti indistintamente i Comuni del territorio nazionale: Unita' Imposta di misura (in lire) Bevande: Vino: nei Comuni fino a 10.000 abi- tanti (1)..................... HI. 800 nei Comuni con oltre 10.000 abi- tanti fino a 60.000 (1)....... " 1.000 nei Comuni con oltre 60.000 abi- tanti fino a 200.000 (1)...... " 1.200 nei Comuni con oltre 200.000 abitanti...................... " 1.500 Vini spumanti in bottiglia...................una 150 Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21° (2)....... ..........L. 30 al litro Acquaviti di vino e di vinaccia fi- no a 50°..................................." 50 al litro Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia da oltre 21° fino a 50°......................." 75 al litro Liquori ed acquaviti con gradazione da oltre 50° fino a 75°...................." 130 al litro Liquori ed acquaviti di oltre 75° ed alcool puro a 95° ed oltre, imbottigliati a norma dell'art. 20 del decreto legislativo 6 ot- tobre 1948, n. 1200........................" 150 al litro Estratti ed essenze (anche non con- tenenti alcool) per la prepara- zione di liquori secchi e dolci- ficati, di vermut, di aperitivi e di sciroppi (3).........................35 % del valore Acque gassate, acque minerali da tavola, naturali o artificiali............10 % " Bevande gassate non alcooliche:

  1. a) a base di succhi naturali di
    frutta (4)..............................10 % "

  2. b) altre..................................25 % "

Sciroppi:

  1. a) a base di succhi naturali di
    frutta (4)..............................10 % "

  2. b) altri..................................25 % "

2. Estratti, polveri, essenze e con- serve di ogni specie per prepa- rare bevande non alcooliche (3). 25 % del valore Polveri per acque da tavola..................10 % " Carni:

  1. 1. Bestie a capo: Buoi e manzi...............................4 % " Vacche e tori..............................4 % " Vitelli sopra l'anno.......................4 % " Vitelli sotto l'anno.......................4 % " Cavalli, muli e asini......................4 % " Maiali:

    1. 1) sino al peso di kg. 30....................4 % "

    2. 2) oltre il peso di kg. 30...................4 % "

    Pecore, capre, castrati e monto- ni........................................4 % "

Agnelli e capretti.........................4 % "

  1. 2. Bestie a peso vivo:

    1. a) vitelli.................................4 % "

    2. b) altri bovini............................4 % "

    3. c) suini...................................4 % "

    4. d) ovini...................................4 % "

    5. e) equini..................................4 % "

  2. 3. Carne macellata fresca:

    1. a) di vitello..............................4 % "

    2. b) di altri bovini.........................4 % "

    3. c) suina...................................4 % "

    4. d) ovina...................................4 % "

    5. e) equina..................................4 % "

  3. 4. Carni di qualsiasi specie, sa- late, insaccate, affumicate o comunque preparate o conservate:

    1. 1) brodi, gelatine ed estratti di

    2. 2) carne......................................4 % "

    Lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati e strutto bianco...............................2 % "

Pollame e cacciagione:

  1. a) a peso vivo...............................7 % "

  2. b) a peso morto..............................7 % "

Conigli:

  1. a) a peso vivo...............................4 % "

  2. b) a peso morto..............................4 % "

Altri commestibili:

Pesci, crostacei e moluschi

  1. 1. Freschi:

    1. a) di qualita fine.........................3 % "

    2. b) di qualita comune.......................1,50 % "

  2. 2. Conservati:

    1. 1) tonno, tonnetto, ventresca di
      tonno, tarantello di tonno,
      filetti di acciughe, filetti
      di aringhe, filetti di sardel-
      le e filetti di sgombro all'o-
      lio; pesce comunque conservato
      o preparato (ivi compresi i
      crostacei e molluschi, pastic-
      ci, budini, paste, salse, ecc.

    a base di pesce) escluso quel- lo delle voci successive................3 % del valore 2) anguille e acqua delle amma- rinate; aringhe, sardine e sgombri: interi, all'olio, in salsa o diversamente prepara- ti, purche non salati o affu- micati..................................2,50 % "

    1. 3) baccala', stoccafisso, sgom- bri, aringhe, sarde, salacche, alici, boiane ed altri pesci salati o affumicati.....................1,50 % " Cioccolato:

      1. a) in polvere o tavolette, bastoni
        e mattoni di peso superiore a
        gr. 25....................................6 % "

      2. b) altro...................................10 % "

      Cacao in polvere destinato al con- sumo........................................6 % "

    Surrogati di cacao e di cioccolato...........3 % "

    Formaggi e latticini.........................3 % "

Burro e suoi surrogati.......................3 % "

Biscotti ed altri prodotti similari
di qualita comune...........................3 % "
Pasticceria fresca, confetture,
dolciumi in genere e biscotti fini .........10 % "
Gelati.......................................8 % "
Combustibili:

Gas per illuminazione, riscaldamen- to e usi domestici e gas in bombo- le per illuminazione, riscaldamen- to e usi domestici:

  1. - fino a 4.500 calorie......................mc. 1,50

  2. - oltre le 4.500 calorie.......... in proporzione

Energia elettrica per illuminazione kwo 10,00 Materiali da costruzioni edilizie

(vedi art. 98)..............................8 % del valore Abbonamento obbligatorio per le ri-
parazioni eccedenti quelle previ-
ste nell'art. 1609 del Codice ci-
vile: per ogni metro quadrato di
superficie coperta, e per piano.............L. 1,50
Generi diversi:

Mobili di qualunque materia:

  1. 1) di qualita fine............................10 % del valore di qualita comune..........................5 % "
    grammofoni, radio, radio-grammofo-

  2. 2) ni.......................................10 % "

Profumerie..................................15 % "

Saponi fini.................................10 % " Pelliccerie confezionate:

  1. 1) di qualita fine............................15 % "

  2. 2) di qualita comune..........................7 % "

Pelliccerie non confezionate:

  1. 1) di qualita fine............................15 % "

  2. 2) di qualita comune..........................7 % "

Articoli sportivi...........................4 % del valore Calzature...................................4 % "

Carrozzelle per bambini.....................2 % " Carta, cartoncini, cellophane, la- vori di carta, di cellophane e di cartone....................................3 % " Commestibili diversi........................3 % " Coperture e camere d'aria di gomma. ........2 % " Cucine e stufe a gas; cucine, for- nelli, forni e stufe elettrici.............4 % " Dischi per grammofono.......................5 % " Fiori (freschi e artificiali)...............4 % " Ghiacciaie e frigoriferi....................4 % " Giocattoli ed in genere oggetti per giuochi e divertimenti.....................5 % " Materiali elettrici.........................3 % " Oggetti d'oro, di argento e prezio- si in genere...............................5 % " Orologeria..................................4 % " Pelletterie in genere.......................4 % " Stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili............4 % " Terracotta, maiolica. e porcellana in lavori..................................4 % " Tessuti e generi di abbigliamento...........4 % " Utensili e apparecchi per i servizi domestici e simili.........................3 % " Vetri e cristalli in lavori.................4 % "

3. In caso di accertate necessita', i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare le tariffe massime. L'aumento puo' essere fissato per tutti o parte dei generi, per tutte o parte delle qualita' di uno stesso genere, in misura, unica o differenziata, sino al limite massimo del 50 per cento. Per i vini l'aumento e' consentito sino al limite massimo del 25 per cento.
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(1) I Comuni capoluoghi di provincia possono applicare l'imposta in base alla tariffa immediatamente superiore.
(2) Ai soli effetti della applicazione della imposta di consumo, i prodotti come crema marsala, marsala all'uovo, aperitivi anche a base vinosa, zabajoni anche a base vinosa, e simili, sono classificati tra i liquori, ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21 gradi.
(3) Sono esenti i quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciroppi negli appositi stabilimenti.
(4)I singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria con determinazioni del Ministro per le finanze (sempreche' si sottopongano al controllo delle materie prime impiegate ed alla analisi dei prodotti), secondo norme emanate con decreto del Ministro stesso.

Art. 25

1. Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tanto ad aggio che a canone fisso, sul maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 24, e' dovuto all'appaltatore un aggio nelle seguenti misure:

  1. 1) per le riscossioni fino ad annue L. 200.000, aggio del 2,50 per cento;

  2. 2) per le ulteriori riscossioni annue:

  3. 3) da L. 200.001 a L. 500.000 aggio del 2,00 %
    " " 500.001 " " 1.000.000 " " 1,50 %
    " " 1.000.001 " " 2.000.000 " " 1,00 %
    " " 2.000.001 " " 5.000.000 " " 0,50 %
    " " 5.000.001 " " 10.000.000 " " 0,30 %
    " " 10.000.001 " " 20.000.000 " " 0,20 %

  4. 4) oltre 20.000.001............... " " 0,10 %

2. Il maggior provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al Comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.
La disposizione del presente articolo si osserva inderogabilmente, ancorche' nei contratti di appalto sia stata convenuta l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, ed anche se siano state convenute pattuizioni diverse.

Art. 26

1. Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi, di accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 24. In caso di disaccordo sara' seguita la procedura stabilita dal regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

2. Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, i consorzi sono tenuti a versare, per il detto maggior provento, salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, numero 100, e dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, una quota provvisoria in relazione al presumibile maggior provento.

Art. 27

1. Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggior provento derivante dall'applicazione della presente legge, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico per la finanza, locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 28

1. L'art. 112 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"S'intende per famiglia, agli effetti della imposta, l'unione di piu' persone, strette da vincoli di parentela o di affinita', che insieme convivono nella stessa casa e che costituiscono, anche se non aventi patrimonio unico ed indiviso, una unita' economica".

Art. 29

1. La lettera c) dell'art. 113 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"c) le persone che si limitano ad abitare presso altre famiglie, anche se unite a queste con vincoli di parentela o di affinita', senza partecipazione alcuna all'unita' economica della famiglia presso la quale abitano".

Art. 30

1. L'art. 118 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione dell'imposta, la Giunta provinciale amministrativa determina, sulla base delle proposte che i Consigli comunali hanno facolta' di presentare, per ciascuna delle classi di Comuni indicate nell'art. 11:
a) la quota di reddito corrispondente al fabbisogno fondamentale di vita della famiglia da, mandare esente dall'imposta in relazione alla composizione numerica famigliare;
b) la graduazione dei redditi imponibili;
c) le aliquote, da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione, in modo che l'aliquota massima del 12 per cento si applichi ai redditi non inferiori a lire 12 milioni.
La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa e' approvata dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale".

Art. 31

1. A decorrere dal 1 gennaio 1952, l'art. 29 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 62, e' abrogato. I Comuni, pertanto, debbono applicare l'imposta di patente secondo le norme dell'art. 166 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e la misura ivi prevista puo' essere aumentata fino a quaranta volte.

2. Con la stessa decorrenza, la misura delle tariffe previste negli articoli 132, 141, 144, 199 e 202 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, puo' essere aumentata fino a quaranta volte e la misura delle tariffe previste negli articoli 15, 16 e 18 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, essere raddoppiata.

Art. 32

1. L'art. 151 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La misura massima dell'imposta e' stabilita dalla seguente tabella:
a) per una domestica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 per una seconda domestica. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500 per ogni domestica in piu. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
L'imposta e' ridotta alla meta' quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata.
b) per un domestico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 per un secondo domestico . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 per ogni domestico in piu. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000"

Art. 33

1. L'art. 183 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"L'imposta di licenza e' applicata al valore locativo presunto in regime di libera contrattazione degli ambienti destinati ad esercizi pubblici, ed e' dovuta, da chiunque eserciti:
1) alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe', circoli ed altri esercizi in cui si vendono o si consumano bevande anche non alcooliche;
2) stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili;
3) sale pubbliche per balli, per bigliardi, e per altri giuochi leciti".

Art. 34

1. L'art. 185 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per gli esercizi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente l'imposta e' applicata con l'aliquota non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento; per quelli indicati nella lettera b) le aliquote sono ridotte rispettivamente ai 5 e al 7,50 per cento.
Il limite minimo dell'imposta e' stabilito in L. 1000".

Art. 35

1. Il secondo comma dell'art. 186 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Sul valore locativo presunto in regime di libera contrattazione degli altri ambienti, l'imposta e' applicata nella misura stabilita dal successivo art. 187".

Art. 36

1. L'art. 187 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per gli stabilimenti sanitari e per i bagni pubblici, per gli esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, locali di stallaggio e simili, l'imposta e' applicata con aliquota del 4 per cento del valore locativo presunto in regime di libera contrattazione".

Art. 37

1. L'art. 188 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' abrogato.

Art. 38

1. L'art. 189 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per le sale pubbliche per balli, per bigliardi, e per altri giuochi leciti, l'imposta e' applicata con aliquota non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento del valore locativo presunto in regime di libera contrattazione".