Sez. 2, Sentenza n. 1633 del 29/05/1971 (Rv. 352060 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO ALLA SOPRAELEVAZIONE - PROPRIETA DELLA COLONNA D'ARIA - PROPRIETARIO DELL'ULTIMO PIANO O DEL LASTRICO SOLARE DELL'EDIFICIO - DIRITTO ALLA SOPRAELEVAZIONE - TRASFERIMENTO - CONSEGUENZE - COLONNA D'ARIA - DIRITTO AUTONOMO DEI PROPRIETARI DEI PIANI SOTTOSTANTI - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO ALLA SOPRAELEVAZIONE - PROPRIETA DELLA COLONNA D'ARIA - PROPRIETARIO DELL'ULTIMO PIANO O DEL LASTRICO SOLARE DELL'EDIFICIO - DIRITTO ALLA SOPRAELEVAZIONE - TRASFERIMENTO - CONSEGUENZE - COLONNA D'ARIA - DIRITTO AUTONOMO DEI PROPRIETARI DEI PIANI SOTTOSTANTI - ESCLUSIONE.*
Il diritto di sopraelevazione, spettante al proprietario dell'ultimo piano di un edifico ed al proprietario esclusivo del lastrico solare, ai sensi dell'art 1127, primo comma cod civ, puo formare oggetto autonomo di trasferimento a favore di terzi, con la conseguenza che il proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare possono conservare la loro proprieta e vendere il diritto di sopraelevazione ovvero riservarsi tale diritto e vendere la proprieta del piano o del lastrico. Non e, invece, configurabile un diritto autonomo sulla colonna di aria da parte dei proprietari dei piani sottostanti indipendentemente dal diritto di superficie. (V 947'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)