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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 21 del 1995

Decisione
decisa il 1995-01-12, depositata il 1995-01-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:21
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21221

  • Corte dei conti
  • Controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo
  • Decreto del ministro del tesoro concernente le partecipazioni detenibili da enti e gruppi creditizi
  • Omessa sottoposizione a controllo
  • Conflitto di attribuzione fra poteri sollevato dalla corte dei conti nei confronti del governo
  • Fase di delibazione
  • Sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'instaurazione del conflitto
  • Ammissibilità del ricorso
  • Fissazione del termine per la notificazione (giorni trenta).
Leggi la massima
Va dichiarato ammissibile in fase di delibazione (restando impregiudicata, anche su tale punto, la pronuncia definitiva nella fase successiva a contraddittorio pieno) il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte dei conti nei confronti del Governo, in relazione al mancato invio per controllo preventivo di legittimità del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993 n. 242632, nonché al connesso comportamento del Governo - consistente nella modifica, con successivi decreti legge, dell'art. 7, comma decimo, d.l. n. 232 del 1993 - e alla prospettata illegittimità costituzionale, in subordine, degli artt. 3, comma tredicesimo, e 8, comma primo, della L. n. 20 del 1994. Infatti, per quanto concerne i presupposti soggettivi, la Corte dei Conti è legittimata a sollevare conflitto nell'esercizio della funzione di controllo preventivo, caratterizzata da piena autonomia, ed il Governo è legittimato a resistere, in quanto i comportamenti censurati sono riferiti alla responsabilità collegiale di esso; per quanto concerne i presupposti oggettivi, viene denunciata la lesione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, quale è quella del controllo preventivo sugli atti del Governo previsto dall'art. 102, comma secondo Cost.. - Sull'autonomia della Corte dei conti nello svolgimento del controllo preventivo di legittimità, v. s. n. 406/1989. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del Governo della Repubblica, con ricorso depositato in Cancelleria il 26 ottobre 1994 ed iscritto al n. 51 del registro ammissibilità conflitti; Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994, il Giudice relatore Enzo Cheli;
punto 1
Ritenuto che con ricorso depositato in data 26 ottobre 1994, la Corte dei conti, in persona del suo Presidente - in attuazione della determinazione n. 135/9 del 12 agosto 1993 adottata dalla stessa Corte, Sezione del controllo sugli atti del Governo - ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione "alla sottrazione del decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993 n. 242632 al controllo preventivo della Corte dei conti, concretatasi nell'omesso invio dell'originale del provvedimento, in violazione dell'art. 100, comma 2, Cost. e dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 1993 e dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 232 del 1993; al connesso comportamento del Governo, consistente nella modifica dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 232 del 1993, in violazione sia dell'art. 77, comma 2, che dell'art. 100, comma 2, Cost.; alla connessa illegittimità costituzionale - sotto vari profili, e in subordine - degli artt. 3, comma 13, e 8, comma 1, della legge n. 20 del 1994, per violazione degli artt. 77, commi 2 e 3, e 100, comma 2, Cost."; che la ricorrente chiede a questa Corte di voler dichiarare: " a) che spetta alla Corte dei conti, Sezione di controllo sugli atti del Governo, la competenza a controllare il decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993 n. 242632, previa, se necessaria, la proposizione, dinanzi a se stessa, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 13, e dell'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, per violazione dell'art. 100, comma 2, Cost.; b) che, ai sensi degli artt. 77, comma 2, e 100, comma 2, Cost., non spetta al Governo il potere di sostituire l'art. 7, comma 10, del decreto legge n. 232 del 1993 con l'art. 7, comma 10, dei decreti-legge n. 359 e 453 del 1993; c) in subordine alla richiesta sub b), nella contestata ipotesi che si qualificasse la legge n. 20 del 1994 come legge di conversione, dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 13 e 8, comma 1, della legge n. 20 del 1994 per violazione dell'art. 77, comma 3, Cost.";
punto 2
Considerato che ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1953 n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere con ordinanza in Camera di consiglio, senza contraddittorio, se esista la materia di un conflitto la cui soluzione spetti alla sua competenza, con riferimento alla presenza dei presupposti, soggettivi e oggettivi, richiamati nel comma 1 dello stesso articolo; che, per quanto concerne i presupposti soggettivi, va riconosciuta alla Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, la legittimazione a sollevare il conflitto, dal momento che tale funzione, per quanto ausiliare, risulta caratterizzata dalla piena autonomia dell'organo investito del suo esercizio (v. sent. 406 del 1989); che il ricorso viene proposto nei confronti del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione del fatto che il comportamento del Ministro del tesoro, oggetto di censura, è inteso riferito alla responsabilità collegiale del Governo connessa all'interpretazione dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, nonché all'adozione del nuovo testo di tale articolo da parte dei decreti-legge 14 settembre 1993, n. 359 e 15 novembre 1993, n. 453; che, per quanto concerne i presupposti oggettivi, il ricorso denuncia la lesione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, in quanto riferita al potere di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo spettante alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 100, comma 2, della Costituzione; che, pertanto, in questa fase delibativa, il ricorso va dichiarato ammissibile, salva e impregiudicata la pronuncia definitiva anche sul punto relativo all'ammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, il ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in epigrafe, proposto dalla Corte dei conti contro il Governo della Repubblica; Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente e che, a cura dello stesso ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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