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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27590 del 02/12/2020 (Rv. 660041 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Avviso ex art. 92 l.fall. ricevuto oltre il termine di cui all'art. 101, comma 1, l.fall. - Domanda cd. ultratardiva - Ammissibilità - Tempo – Valutazione discrezionale del giudice.
Stato
decisa il 2020-12-02
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660041-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

Il creditore che abbia ricevuto l'avviso ex art. 92 l. fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, è legittimato, ai sensi dell'ultimo comma della medesima disposizione, a proporre domanda di ammissione cd. "ultratardiva", potendo insinuarsi al passivo non entro il termine predeterminato di un anno, ma in un tempo che, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, appaia – in base a un criterio di ragionevolezza, in rapporto alle peculiarità del caso concreto - giustificato dalla necessità di prendere contezza del fallimento e di redigere la suddetta istanza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)